L.R. 03 Aprile 1978, n. 8 |
Interventi a favore di aziende commerciali, artigiane ed alberghiere danneggiate in occasione di eventi straordinari.
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Art. 1 La Regione Lazio e' autorizzata ad assegnare fondi una tantum in capitale ad enti pubblici per interventi a favore di aziende commerciali, artigiane ed alberghiere che abbiano subito danni ai locali, alle attrezzature ed alle scorte in occasione di eventi straordinari di particolare gravita' e dimensione, accaduti a partire dal 1Ø gennaio 1977. Art. 2 L' assegnazione di fondi di cui al precedente art. 1 e' subordinata alla declaratoria, da parte del Consiglio regionale, della straordinarieta' e gravita' dell' evento dal quale sono derivati i danni, nonche' della delimitazione territoriale dell' area sulla quale l' evento stesso si e' prodotto. Il Consiglio regionale determinera', di volta in volta, l' ammontare dell' intervento di cui all' art. 1, i criteri particolari per l' effettuazione dell' intervento stesso ed individuera' l' ente pubblico al quale assegnare i relativi fondi. Art. 3 L' assegnazione di fondi di cui ai precedenti articoli sara' corrisposta, in unica soluzione, all' ente pubblico individuato dal Consiglio regionale ai sensi dell' ultimo comma dell' art. 2 sulla base della segnalazione globale dei danni. In sede consuntiva, l' ente pubblico trasmettera' alla Regione la documentazione comprovante l' avvenuta erogazione agli aventi diritto, unitamente ad una dettagliata relazione. Art. 4 In sede di prima applicazione della presente legge vengono considerati eventi straordinari di particolare gravita' e dimensione gli incidenti verificatisi a Roma il 12 marzo 1977 in piazza della Radio, via Cicerone, piazza Cavour, via Paolo Mercuri, via Cola di Rienzo, piazza V. Pallotti, via Monte Brianzo, via Cavour, lungotevere Cenci, via L. di Savoia, piazza della Marina, via del Plebiscito. Sulla base della segnalazione dei danni complessivamente riportati dagli esercizi commerciali ed alberghieri durante gli incidenti e nelle vie di cui al precedente comma, ammontanti a complessive L. 109.062.765, giusta segnalazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Roma, e' autorizzata la spesa di L. 20.000.000. Tale somma viene devoluta alla Camera di commercio della provincia di Roma, che provvedera' ad erogarla secondo i seguenti criteri: a) il 60 per cento della somma di L. 20.000.000 dovra' essere ripartito tra tutti gli aventi diritto in proporzione all' entita' dei danni subiti e documentati; b) il restante 40 per cento di detta somma dovra' essere ripartito, quale quota aggiuntiva, esclusivamente tra le aziende commerciali a conduzione individuale o familiare in proporzione all' entita' dei danni riportati dalle stesse. Nelle ipotesi a) e b) di cui al precedente comma, la somma messa a disposizione dalla Regione puo' essere corrisposta alle singole aziende fino al raggiungimento dell' 80 per cento dei danni subiti, tenendo conto, ai fini della determinazione della detta percentuale massima, degli interventi disposti per gli stessi fini da altre amministrazioni ed enti pubblici. Entro sei mesi dalla data di assegnazione della somma di L. 20.000.000, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Roma trasmettera' alla Regione Lazio la documentazione comprovante l' avvenuta erogazione agli eventi diritto, unitamente ad una dettagliata relazione. Art. 5 La spesa di L. 20.000.000, autorizzata dal precedente art. 4, sara' iscritta, in termini di competenza e di cassa, nel cap. 204120, da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1978, con la seguente denominazione: << Interventi a favore di aziende commerciali, artigiane ed alberghiere danneggiate in occasione di eventi straordinari >>. All' onere relativo si fara' fronte riducendo di pari importo gli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 900131 (fondo di riserva per spese obbligatorie) del medesimo stato di previsione. Le suindicate variazioni in aumento ed in diminuzione alle previsioni di spesa per l' anno finanziario 1978, saranno ripartite, rispettivamente, nell' area progettuale << Razionalizzazione di servizi di distribuzione e del turismo >>, codice n. 0600, e nell' area progettuale << Organizzazione amministrativa >>, codice n. 1000, del bilancio pluriennale 1978- 1981. Art. 6 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 31, ultimo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 3 aprile 1978 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 28 marzo 1978. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |