L.R. 18 Gennaio 1989, n. 7 |
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 gennaio 1987, n. 9: " Interventi regionali in favore delle cooperative integrate e di loro consorzi. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1981, n. 11 ".
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(Pubblicato nel B.U. 10 febbraio 1989, n. 4) Art. 1 1. All' articolo 1, primo comma, della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 9, dopo le parole " con soci lavoratori handicappati " sono aggiunte le seguenti parole " e di loro consorzi ". Art. 2 1. All' articolo 2 della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 9, e' aggiunto il seguente comma: " 1. Per consorzi si intendono raggruppamenti associativi di cooperative integrate finalizzati esclusivamente alla loro promozione e sviluppo ". Art. 3 1. All' articolo 3, primo comma, della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 9, la lettera a) e' cosi' sostituita: " a) concede contributi per concorrere alla formazione del capitale sociale e suoi successivi incrementi per un importo non superiore a tre volte la quota di capitale sottoscritto e versato. ". Art. 4 1. All' articolo 4, primo comma, della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 9, dopo le parole " le cooperative " sono aggiunte le seguenti " e/ o loro consorzi ". 2. All' articolo 4, terzo comma, lettera e), la frase " copia dell' ultimo bilancio se la cooperativa e' stata costituita " e' sostituita con la seguente " copia dell' ultimo bilancio delle cooperative e/ o loro consorzi se costituite ". Art. 5 1. Al secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 9 nelle specificazioni dei capitoli dopo le parole " cooperative integrate "; aggiungere le parole " e di loro consorzi ". |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |