L.R. 10 Luglio 1978, n. 29 |
Norme per l' esercizio delle funzioni trasferite dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, in materia di nomine dei consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
|
Art. 1 La Giunta regionale provvede, a norma dell' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, alle nomine dei presidenti e dei membri dei consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, precedentemente demandate ai prefetti o ad altri organi statali da singole disposizioni degli statuti o delle tavole di fondazione. Art. 2 La Giunta regionale, entro il termine di trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, provvede a nominare, negli enti di cui al precedente art. 1, i rappresentanti della Regione in sostituzione di quelli nominati dai prefetti o da altri organi statali. Art. 3 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 10 luglio 1978 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 5 luglio 1978. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |