Interventi per lo svolgimento di attivita' socio - ricreative ed assistenziali a favore del personale regionale.

Numero della legge: 5
Data: 24 gennaio 1979
Numero BUR: 4
Data BUR: 10/02/1979

L.R. 24 Gennaio 1979, n. 5
Interventi per lo svolgimento di attivita' socio - ricreative ed assistenziali a favore del personale regionale.





Art. 1

L' amministrazione regionale favorisce lo svolgimento e l' incremento di attivita' di carattere ricreativo - educativo, assistenziale e mutualistico sociale a vantaggio dei propri dipendenti.
A tal fine puo' concedere ad organismi legalmente istituiti, tra i lavoratori in servizio presso l' Ente Regione, sentite le organizzazioni sindacali aziendali piu' rappresentative del personale regionale in sede nazionale, contributi:
a) per l' attuazione di iniziative dirette a secondare il proficuo impiego del tempo libero da parte dei dipendenti della Regione e a sviluppare le loro qualita' intellettuali, fisiche e culturali;
b) per la realizzazione di servizi sociali in favore dei lavoratori dell' Ente Regione Lazio;
c) per la dotazione, l' ampliamento e la manutenzione dei mezzi relativi compresi impianti ed attrezzature;
d) per incrementare interventi per scopi mutualistico - assistenziali.
Puo', altresi', concedere alle succitate organizzazioni l' uso gratuito di aree locali ed altri beni appartenenti al patrimonio della Regione, affinche' vengano adibiti all' esercizio delle attivita' di cui al primo comma.


Art. 2

La Giunta regionale, di intesa con le organizzazioni sindacali aziendali piu' rappresentative in sede nazionale, determina con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare permanente, le modalita', i tempi, le condizioni e l' entita' degli interventi previsti dal precedente art. 1, tenendo conto delle concrete disponibilita' patrimoniali e finanziarie della Regione.
Il Presidente della Giunta regionale, in conformita' alla deliberazione della Giunta medesima, di cui al comma precedente, con proprio provvedimento, determina i contributi o l' uso dei beni regionali, previa stipulazione con l' ente beneficiario di apposita convenzione, intesa a garantire l' esatta utilizzazione dei contributi e dei beni stessi.

Art. 3

La spesa occorrente per l' attuazione della presente norma sara' determinata annualmente a partire dall' esercizio 1979 con la legge di approvazione del bilancio regionale, sentite le organizzazioni sindacali aziendali piu' rappresentative in sede nazionale.
La spesa di cui al comma precedente non potra' essere comunque inferiore al totale delle somme introitate dalla Regione nell' anno precedente per effetto dell' articolo 76, terzo comma, della legge regionale 29 marzo 1973, n. 20.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.