L.R. 08 Aprile 1995, n. 13 |
Soggetti diretti percettori dei contributi d'esercizio a favore dei servizi di pubblico trasporto del Lazio.
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(Pubblicata nel B.U. 20 aprile 1995, n. 11) Art. 1 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i contributi d'esercizio a favore dei servizi di pubblico trasporto urbani e suburbani di pertinenza dei comuni del Lazio di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151 ed alla legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, sono erogati direttamente a favore dei soggetti pubblici o privati esercenti pubblici esercizi anzidetti. 2. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 e' disposta direttamente dalla Regione sulla base di dichiarazione rilasciata dall'ente locale interessato che attesta l'avvenuta verifica delle condizioni di esercizio di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 7 della legge regionale n. 42 del 1982. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |