L.R. 03 Febbraio 1982, n. 5 |
Costituzione di una Commissione di indagine sul funzionamento delle strutture sanitarie nel Lazio (1) (2) |
[ Art. 1 La Regione, ai sensi dell' articolo 34 dello statuto regionale, promuove una indagine conoscitiva sul funzionamento delle strutture pubbliche e private, sia ospedaliere che ambulatoriali, che erogano assistenza sanitaria nell' ambito regionale, sui rapporti intercorrenti tra assistenza sanitaria pubblica e privata, nonche' sul fenomeno delle incompatibilita' nell' esercizio della professione medica. L' indagine persegue lo scopo di acquisire ogni utile elemento di giudizio per assumere le piu' opportune iniziative intese: a garantire l' uso ottimale delle risorse finanziarie ed una migliore efficienza delle strutture sanitarie secondo criteri di complementarieta' delle strutture private rispetto a quelle pubbliche; a disciplinare in modo efficace e completo l' autorizzazione e la vigilanza nei riguardi delle istituzioni sanitarie private nonche' le convenzioni tra tali istituzioni e le unita' sanitarie locali, in attuazione di quanto disposto negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; ad assicurare l' osservanza delle modalita' e dei limiti fissati dalla normativa vigente relativa all' esercizio della libera attivita' professionale da parte dei medici dipendenti dalle unita' sanitarie locali, nonche' dagli accordi collettivi nazionali di cui all' articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; ad istituire un servizio unico che consenta una costante verifica della consistenza e della utilizzazione del personale sanitario ed amministrativo comunque operante nelle strutture sanitarie situate nel territorio regionale, con il conseguente controllo delle condizioni di incompatibilita'. Art. 2 Ai fini dell' indagine di cui al precedente articolo 1 e' costituita un' apposita commissione, nominata dal Presidente del Consiglio regionale, e composta: dal Presidente della Commissione consiliare permanente alla sanita' che la presiede; da nove consiglieri tra cui l' assessore regionale alla sanita', scelti dal Presidente del Consiglio regionale, sentiti i capigruppo. Funge da segretario un funzionario del Consiglio regionale. Art. 3 La commissione di indagine deve, in particolare, accertare: 1) livello di operativita' ed efficienza, sotto il profilo organizzativo e professionale, delle strutture pubbliche sanitarie nello svolgimento dell' attivita' istituzionale e le condizioni idonee a promuovere l' esercizio dell' attivita' libero - professionale dei medici con rapporto di lavoro a tempo pieno ed a tempo definito nell' ambito delle strutture delle unita' sanitarie locali; 2) le caratteristiche tecniche, specialistiche e funzionali dei servizi e presidi gestiti da istituzioni private autorizzate ad erogare prestazioni sanitarie nell' ambito regionale; 3) livello di utilizzazione delle strutture, sia ospedaliere che ambulatoriali, di ciascuna unita' sanitaria locale ed il numero di autorizzazioni al ricorso a strutture sanitarie convenzionate, rilasciate nel medesimo periodo di tempo, nonche' le forme e le modalita' per realizzare la completa integrazione tra le strutture gestite dalle istituzioni sanitarie private convenzionate e quelle dipendenti dalle unita' sanitarie locali; 4) l' entita' del fenomeno del lavoro di operatori sanitari pubblici in strutture private, nonche' l' esistenza, le caratteristiche, le dimensioni e le dinamiche di situazioni di incompatibilita' in relazione alle norme convenzionali e di legge che regolamentano l' attivita' del personale sanitario. Art. 4 Nello svolgimento della propria attivita' la commissione di indagine ha facolta' di richiedere ai comuni singoli ed associati, alle unita' sanitarie locali ed alle istituzioni pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie, e questi sono tenuti a fornirle, informazioni e documenti utili ai fini dell' indagine. Ha inoltre facolta' di richiedere l' intervento di funzionari delle unita' sanitarie locali, che non saranno tenuti al segreto di ufficio, nel riferire alla commissione in seduta non pubblica. La commissione puo' altresi', avvalersi delle strutture della Regione e delle unita' sanitarie locali competenti per territorio. I cittadini singolarmente o attraverso le formazioni ed organizzazioni sociali collaborano all' attivita' della commissione riferendo alla stessa fatti e circostanze che possono interessare l' indagine. Art. 5 La commissione di indagine dovra' presentare al Consiglio regionale la parola relazione conclusiva nel termine massimo di sei mesi dal suo insediamento. Art. 6
La commissione di indagine ha sede presso il Consiglio regionale, che provvedera' a mettere a sua disposizione le attrezzature ed i mezzi necessari.] Note: (1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del Lazio del 20 febbraio 1982, n. 5 (2) Legge abrogata dal numero 15) dell'allegato I alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |