L.R. 09 Novembre 2007, n. 19 |
Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche.
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IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: Art. 1 (Modifiche all’articolo 48 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 “Disciplina relativa al settore del commercio” e successive modifiche) 1. Al comma 1 dell’articolo 48 della l. r. 33/1999, come modificato dalla legge regionale 25 maggio 2001, n. 12, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: “dal secondo sabato del mese di gennaio per il periodo invernale e dal secondo sabato del mese di luglio per il periodo estivo” sono sostituite dalle seguenti: “dal primo sabato del mese di gennaio per il periodo invernale e dal primo sabato del mese di luglio per il periodo estivo”; b) le parole: “, specificando la stessa nella comunicazione di cui al comma 3” sono soppresse.
dell’abbigliamento, delle calzature, del tessile, della pelletteria, della pellicceria e della biancheria.”. Art. 2 (Modifiche all’articolo 49 della l.r. 33/1999 e successive modifiche ) 1. Al comma 2 dell’articolo 49 della l.r. 33/1999, come modificato dalla l.r. 12/2001, le parole: “nelle sei settimane precedenti” sono sostituite dalle seguenti: “nei trenta giorni precedenti”. 2. Al comma 2 bis dell’articolo 49 della l.r. 33/1999, come modificato dalla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, le parole: “Limitatamente agli esercizi di vicinato” sono soppresse. 3. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 49 della l.r. 33/1999, come modificato dalla l.r. 9/2005, è aggiunto il seguente:
Art. 3 (Modifiche all’articolo 50 della l.r. 33/1999 e successive modifiche) 1. Il comma 2 dell’articolo 50 della l.r. 33/1999, come modificato dalla legge regionale 16 aprile 2002, n. 8, è sostituito dal seguente:
b) da euro 4.500,00 a euro 13.500,00 in caso di medie strutture di vendita; c) da euro 13.500,00 a euro 40.500,00 in caso di grandi strutture di vendita.”.
b) fino a quattro giorni per le medie strutture di vendita; c) fino a sei giorni per le grandi strutture di vendita. 2 quinquies. Gli organi di controllo competenti, nel rilevare le violazioni alle norme in materia di vendite straordinarie, applicano le previste sanzioni in maniera proporzionale alla gravità del fatto, valutata anche in base agli effetti derivanti dalla violazione medesima.”. Art. 4 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 9 novembre 2007 Marrazzo |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |