L.R. 28 Dicembre 2012, n. 15 |
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 (1) |
Art. 1 1. Ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione), la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sia approvato per legge e comunque non oltre il 31 marzo 2013, la gestione del bilancio per l’anno finanziario 2013, con le disposizioni e le modalità previste nella proposta di legge di bilancio all’esame del Consiglio regionale secondo gli stati di previsione e le eventuali note di variazione. 2. La gestione in via provvisoria del bilancio è consentita limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun macroaggregato. 3. La limitazione di cui al comma 2 non sussiste per le spese obbligatorie di cui all’elenco 1 allegato al bilancio, per le spese concernenti la gestione del personale e per spese che per loro natura non sono suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi. Art. 2
Art. 3
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Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |