Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 (1)

Numero della legge: 15
Data: 28 dicembre 2012
Numero BUR: 2
Data BUR: 03/01/2013

L.R. 28 Dicembre 2012, n. 15
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 (1)


Art. 1

1. Ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione), la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sia approvato per legge e comunque non oltre il 31 marzo 2013, la gestione del bilancio per l’anno finanziario 2013, con le disposizioni e le modalità previste nella proposta di legge di bilancio all’esame del Consiglio regionale secondo gli stati di previsione e le eventuali note di variazione.
2. La gestione in via provvisoria del bilancio è consentita limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun macroaggregato.
3. La limitazione di cui al comma 2 non sussiste per le spese obbligatorie di cui all’elenco 1 allegato al bilancio, per le spese concernenti la gestione del personale e per spese che per loro natura non sono suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

Art. 2


1. E’ autorizzato per gli enti, le aziende e gli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione l’esercizio provvisorio.
2. Gli enti, le aziende e gli organismi per i quali il bilancio di previsione per l’anno 2013 è stato approvato dal competente organo e pervenuto alla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 57, comma 2, della l.r. 25/2001, sono autorizzati a gestire il bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun macroaggregato, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.



Art. 3


1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 58, comma 6, della legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio” ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.



Note:

(1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 3 gennaio 2013, n. 2

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.