Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livelo regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche) (1)

Numero della legge: 5
Data: 19 aprile 2011
Numero BUR: 16
Data BUR: 28/04/2011

L.R. 19 Aprile 2011, n. 5
Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livelo regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche) (1)


Art. 1
(Modifica all’articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche”)


1. Al comma 6 dell’articolo 23 della l.r. 13/2007dopo le parole “di cui all’articolo 56” sono aggiunte le seguenti: “, prevedendo in ogni caso che le strutture ricettive ostelli per la gioventù, di nuova apertura, siano gestite da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, cooperative sociali e associazioni operanti, senza scopo di lucro, nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali, individuando altresì misure volte a favorire la presenza di almeno un ostello per la gioventù in ogni capoluogo di provincia e a favorire anche il turismo giovanile per i disabili ed istituendo un numero verde con il fine di creare una sinergia tra gli operatori e le categorie del settore nonché un centro di prenotazione unica per il turismo giovanile.”.



Art. 2
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


Note:

(1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 28 aprile 2011, n. 16

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.