L.R. 10 Settembre 1993, n. 46 |
Norme in materia di concorso finanziario regionale al fondo rischiconsortile dei consorzi di garanzia collettiva fidi fra piccole e medieimprese, ivi comprese le imprese artigiane, operanti nel territorio della Regione.
|
(Pubblicata nel B.U. 30 settembre 1993, n. 27, S.O. n. 3). Art. 1 (Finalita') 1. In attuazione dei principi contenuti nell'articolo 45 del proprio statuto, ed in conformita' a quanto previsto all'articolo 32, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, la Regione interviene, con la presente legge, al fine di favorire, mediante la concessione di contributi finanziari, il potenziamento di forme associative consortili di garanzia fidi fra piccole e medie imprese, ivi comprese le imprese artigiane operanti nel proprio territorio. Art. 2 (Destinatari dei contributi finanziari) 1. I contributi finanziari previsti dalla presente legge possono essere concessi a consorzi o societa' consortili di garanzia fidi costituiti da piccole e medie imprese industriali e/o artigiane e/o cooperative di produzione e di lavoro ad integrazione del fondo di garanzia, costituito con gli apporti delle imprese aderenti e con il concorso di enti pubblici ed organizzazioni di categoria, finalizzato a favorire l'accesso al credito delle suddette imprese attraverso apposite convenzioni con istituti bancari. 2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono, tra l'altro prevedere: a) l'indicazione del tipo di operazioni bancarie che verranno effettuate a fronte del fondo di garanzia depositato; b) il tasso passivo sulle operazioni effettuate, che dovra' essere riferito al «prime rate»; c) il limite minimo e massimo dei finanziamenti erogabili; d) che il rischio verra' proporzionalmente ripartito fra tutti i soggetti che hanno concorso alla formazione del fondo di garanzia; e) il tasso attivo sul fondo di garanzia depositato che dovra' essere riferito a quello attivo per i depositi a risparmio vincolati con scadenza a dodici mesi; f) l'abbattimento del tasso di interesse passivo, nel caso di utilizzazione degli interessi maturati sui contributi regionali. 3. La misura percentuale e le eventuali variazioni del tasso attivo e passivo di cui al comma 2 debbono essere comunicate al settore competente dell'Assessorato industria, commercio ed artigianato. 4. Ai fini della concessione dei contributi di cui alla presente legge sono considerati artigiani i consorzi o le societa' consortili costituiti a maggioranza da imprese artigiane iscritte agli albi ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, ai quali partecipino, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della stessa legge n. 443 del 1985, anche imprese industriali di piccole dimensioni in numero non superiore ad un terzo. Sono considerati industriali, i consorzi o le societa' consortili costituiti da piccole e medie imprese nonché cooperative di produzione e lavoro, appartenenti alla categoria delle imprese industriali sulla base dell'iscrizione e dell'esercizio dell'attivita' risultante all'ente camerale competente per territorio, ovvero del certificato prefettizio, ai quali partecipino anche imprese artigiane, commerciali, di servizi in numero non superiore ad un terzo. Le imprese non possono far parte di piu' consorzi né di piu' societa' consortili di garanzia fidi. Art. 3 (Fondo regionale) 1. Per le finalita' della presente legge sono previsti annualmente nel bilancio della Regione appositi stanziamenti divisi in due fondi: a) il primo e' destinato ad integrare il fondo rischi di garanzia collettiva fidi dei consorzi o societa' consortili fra piccole e medie imprese o cooperative di produzione o lavoro; b) il secondo e' destinato ad integrare il fondo rischi di garanzia collettiva fidi dei consorzi o societa' consortili costituiti fra imprese artigiane. Art. 4 (Domande per i contributi) 1. La domanda di ammissione al contributo regionale deve essere presentata, a cura del rappresentante legale del consorzio o societa' consortile, all'Assessorato industria, commercio ed artigianato, entro il 30 giugno di ogni anno, corredata dalla seguente documentazione: a) copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della societa' consortile; b) elenco delle imprese, degli enti ed organizzazioni di categoria aderenti al consorzio, autenticato dal presidente o legale rappresentante del consorzio o della societa' consortile, con l'indicazione dell'apporto conferito da ciascun partecipante nonché, per ciascuna impresa, della categoria di appartenenza e dell'ammontare dell'eventuale affidamento gia' accordato; c) certificato di vigenza del consorzio o societa' consortile; d) dichiarazione del legale rappresentante ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il numero delle imprese artigiane nonché il numero delle imprese industriali, considerate tali ai sensi delle leggi vigenti, aderenti al consorzio o societa' consortile; e) composizione delle cariche sociali; f) copia delle convenzioni e relativi aggiornamenti stipulati con gli istituti di credito nell'anno di riferimento con dichiarazione di conformita' del legale rappresentante del consorzio o societa' consortile ai sensi della legge n. 15 del 1968; g) attestato rilasciato dall'istituto di credito o copia contabile dell'avvenuta costituzione e deposito del fondo di garanzia; h) relazione generale sull'andamento della gestione riferita all'anno precedente; i) bilancio e/o certificazione bancaria da cui risulti la consistenza del fondo di garanzia complessivo con la specifica degli aperti di ciascun conferente, tutte le operazioni effettuate sul fondo, nonché tutti gli elementi necessari a determinare la ripartizione dei contributi regionali tra i vari consorzi secondo i criteri di cui agli articoli 6 e 7; l) dichiarazione del legale rappresentante del consorzio che le operazioni inerenti le finalita' sono effettuate ad un costo a carico dell'impresa associata non superiore allo 0,50 per cento degli affidamenti utilizzati per i consorzi industriali e le cooperative di produzione o lavoro, e non superiore all'1,50 per cento per i consorzi artigiani; m) per i soli consorzi o societa' consortili industriali, una dichiarazione del legale rappresentante, dalla quale risulti il numero degli addetti di tutte le imprese consorziate. 2. Nel caso di consorzi o societa' consortili gia' operanti, la documentazione di cui alle lettere a), d), e), f) e g), deve essere presentata solo nel caso di intervenute variazioni, fatta salva comunque la possibilita' da parte degli uffici regionali competenti di chiedere periodicamente un attestato della camera di commercio comprovante la vigenza delle singole imprese aderenti al consorzio o alla societa' consortile. 3. L'istruttoria delle domande e' effettuata dai competenti uffici dell'Assessorato industria, commercio e artigianato. I relativi atti sono trasmessi alla Giunta regionale, per l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1, entro novanta giorni dalla data di scadenza generale per la presentazione delle domande. 4. L'avvio del procedimento amministrativo e' comunicato agli aventi diritto ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Art. 5 (Concessione di contributi) 1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al commercio, industria ed artigianato, dispone, con propria deliberazione adeguatamente motivata, la concessione ovvero l'esclusione dai contributi finanziari previsti dalla presente legge, sulla base di: a) la ricevibilita' della domanda di contributo in quanto corredata dagli elementi di cui all'articolo 4, comma 1; b) le indicazioni di cui al comma 2; c) i criteri stabiliti agli articoli 6 e 7. 2. Nei limiti dei fondi, annualmente disponibili la misura del contributo regionale al fondo di garanzia dei consorzi o societa' consortili, varia, tenendo anche conto degli indirizzi programmatici regionali, secondo parametri commisurati al numero degli affidamenti erogati, alla consistenza delle fidejussioni e dei depositi conferiti dai soci, all'ammontare del credito erogato, all'entita' delle sofferenze in essere e, per i soli consorzi industriali, anche al numero globale dei dipendenti delle aziende consorziate. 3. L'esito del provvedimento di cui al comma 1 e' comunicato agli interessati entro trenta giorni dalla sua esecutivita'. 4. Gli interessi che maturano sui contributi regionali depositati presso i fondi di garanzia costituiti dai singoli consorzi o societa' consortili, possono essere utilizzati: per un 50 per cento all'ulteriore abbattimento del tasso di interesse passivo sulle operazioni di affidamento effettuate dagli istituti di credito a favore dei soci dei consorzi stessi per il rimanente 50 per cento possono essere utilizzati per perseguire le finalita' istituzionali dei consorzi stessi. Art. 6 (Criteri per la ripartizione del fondo regionale in favore dei consorzi o societa' consortili industriali) 1. La ripartizione della quota del fondo regionale, di cui all'articolo 3, lettera a), e' effettuata con i seguenti criteri: a) un decimo del fondo viene attribuito per una meta ai singoli consorzi o societa' consortili operanti nel breve termine in base al numero delle piccole e medie imprese aderenti agli stessi o alle stesse, e per l'altra meta' in base al numero delle piccole e medie imprese aderenti alle societa' consortili operanti nel medio termine consorziate ai confidi al 31 dicembre di ogni anno che siano in regola con le prescrizioni statutarie del consorzio; b) due decimi del fondo vengono attribuiti in favore dei consorzi o societa' consortili in base al numero degli affidamenti concessi dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, rapportato al numero delle imprese aderenti al consorzio o societa' consortile al 31 dicembre dell'anno di riferimento. c) due decimi del fondo vengono attribuiti in favore dei consorzi o societa' consortili in base alla consistenza del «fondo di garanzia» costituito complessivamente da tutte le quote sottoscritte e versate dalle imprese e dalle fidejussioni depositate presso gli istituti di credito, nei limiti e con le modalita' previste dagli statuti, detratte quelle rimborsate entro la fine di ogni anno e le quote dei soggetti che hanno formalizzato il proprio recesso dal consorzio, rapportate al numero delle imprese aderenti; d) due decimi del fondo vengono attribuiti in favore dei consorzi o societa' consortili in base all'ammontare globale del credito erogato nell'esercizio di riferimento da ciascun consorzio o societa' consortile nelle varie forme previste dalla convenzione degli istituti di credito, alle imprese facenti parte del consorzio medesimo, dopo aver detratto da tale ammontare gli importi accantonati o incamerati dagli istituti di credito per insolvenze avvenute nell'anno, rapportato al numero degli affidamenti di cui alla lettera b); e) due decimi del fondo vengono attribuiti a quei consorzi o societa' consortili sulla base del rapporto tra il saldo banca al 31 dicembre dell'anno di riferimento e l'importo globale dei contributi erogati dalla Regione al consorzio stesso; f) un decimo del fondo viene attribuito a favore dei consorzi o societa' consortili in base al numero dei dipendenti delle imprese consorziate. Art. 7 (Criteri per la ripartizione del fondo regionale in favore dei consorzi o societa' consortili tra imprese artigiane) 1. La ripartizione della quota del fondo regionale di cui all'articolo 3, lettera b), e' effettuata con i seguenti criteri: a) tre decimi del fondo vengono attribuiti ai singoli consorzi o societa' consortili in base al numero delle imprese aderenti agli stessi o alle stesse al 31 dicembre di ogni anno, che siano in regola con le prescrizioni statutarie del consorzio o che abbiano rilasciato regolare fidejussione; b) due decimi del fondo vengono attribuiti in favore dei consorzi o societa' consortili in base al numero degli affidamenti concessi dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, detraendo da tale numero gli affidamenti revocati dagli istituti di credito convenzionati, rapportato al numero delle imprese aderenti; c) un decimo del fondo viene attribuito in favore dei consorzi o societa' consortili in base alla consistenza del fondo di garanzia costituito complessivamente da tutte le quote sottoscritte e versate dalle imprese e dalle fidejussioni, nei limiti e con le modalita' previste dagli statuti, detratte quelle rimborsate entro la fine di ogni anno e le quote dei soggetti che hanno formalizzato il proprio recesso dal consorzio, rapportate al numero delle imprese aderenti; d) due decimi del fondo vengono attribuiti in favore dei consorzi o societa' consortili in base all'ammontare globale del credito erogato nell'esercizio di riferimento da ciascun consorzio o societa' consortile nelle varie forme previste dalle convenzioni con gli istituti di credito, alle imprese facenti parte del consorzio medesimo, dopo aver detratto da tale ammontare gli importi accantonati o incamerati dagli istituti di credito stessi per insolvenze, rapportato al numero degli affidamenti di cui alla lettera b); e) due decimi del fondo vengono attribuiti a quei consorzi o societa' consortili sulla base del rapporto tra il saldo banca al 31 dicembre dell'anno di riferimento e l'importo globale dei contributi erogati dalla Regione ai consorzi stessi. Art. 8 (Obblighi dei destinatari dei contributi) 1. Con l'accettazione dei contributi finanziari previsti dalla presente legge il consorzio e' obbligato: a) a cooptare nel proprio organo esecutivo, comunque denominato, e relativamente alle attivita' attinenti le materie oggetto delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 1, un funzionario dell'Assessorato industria, commercio ed artigianato, nominato dall'Assessore competente in materia di industria; b) a tenere informato l'Assessorato industria, commercio ed artigianato delle eventuali modifiche ed intenzioni intervenute relativamente agli elementi di cui all'articolo 4; c) a nominare un proprio rappresentante tecnico in seno al comitato di cui all'articolo 9; d) a restituire alla Regione Lazio, in caso di scioglimento, di cessazione del consorzio o di inoperativita', la quota parte delle eventuali disponibilita' finanziarie residue, dopo la liquidazione, derivante da contributi regionali. Art. 9 (Verifica gestione dei fondi di garanzia) 1. E 'istituito presso l'Assessorato industria, commercio ed artigianato un comitato tecnico per l'industria ed uno per l'artigianato, formati, rispettivamente, da un funzionario dell'ufficio regionale competente designato dall'Assessore all'industria, commercio ed artigianato e da un rappresentante tecnico per ciascuno dei consorzi di garanzia fidi richiedenti il contributo, con il compito di verificare le relazioni relative all'andamento ed alla gestione dei singoli confidi, con particolare riferimento alla rendicontazione dei fondi regionali ed all'esame delle problematiche tecniche. 2. Ciascun comitato, che e' presieduto dal funzionario di cui al comma 1, e' convocato entro il 30 settembre di ogni anno. Art. 10 (Abrogazione) 1. La legge regionale 19 settembre 1974, n. 60, concernente: «Disposizioni dirette a favorire il potenziamento di forme associative consortili di garanzia fidi fra piccole e medie imprese operanti nel territorio della Regione» e' abrogata. Art. 11 (Norme finanziarie) 1. Lo stanziamento annuale previsto nel bilancio regionale destinato ad integrare il fondo rischi di garanzia collettiva fidi dei consorzi sara' iscritto in apposito capitolo del bilancio 1994 che assumera' la seguente denominazione: «Concorso finanziario regionale al fondo rischi consortile di garanzia collettiva fidi in favore dei consorzi o societa' consortili industriali operanti nel territorio della Regione Lazio». 2. Lo stanziamento annuale previsto nel bilancio regionale destinato ad integrare il fondo rischi di garanzia collettiva fidi dei consorzi o societa' consortili artigiane sara' iscritto in apposito capitolo del bilancio 1994 che assumera' la seguente denominazione: «Concorso finanziario regionale al fondo rischi consortile di garanzia collettiva fidi in favore dei consorzi o societa' consortili artigiane operanti nel territorio della Regione Lazio». 3. L'ammontare complessivo degli stanziamenti dei capitoli di cui ai commi 1 e 2 sara' pari allo stanziamento iscritto per il 1993 al capitolo n. 22120. Art. 12 (Norma transitoria) 1. Le domande presentate ai sensi della legge regionale 19 settembre 1974, n. 60, che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano state oggetto di provvedimenti regionali, continuano ad essere disciplinate dalla predetta legge e saranno poste a carico del capitolo n. 22120 del bilancio 1993 che, per gli anni successivi, sara' conservato nel bilancio per la sola gestione dei residui. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |