| L.R. 09 Giugno 1975, n. 53 |
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Modifiche alla legge regionale 19 settembre 1974, n. 62 riguardante << Norme per lo sviluppo dei servizi di prevenzione e riabilitazione per gli handicappati >>.
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ARTICOLO UNICO Limitatamente all' anno 1975 il primo comma dell' art. 8 della legge regionale 19- 9- 1974 n. 62 e' modificato nel modo seguente: << Sulla base delle richieste di contributo degli Enti di cui all' art. 1 la Giunta regionale formula, entro il 15 settembre, il piano di riparto dei finanziamenti e lo sottopone all' approvazione del Consiglio regionale entro il 30 settembre >>. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 9 giugno 1975 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 7 giugno 1975. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |