Disposizioni in materia di personale (1) (2)

Numero della legge: 14
Data: 16 aprile 2009
Numero BUR: 15
Data BUR: 21/04/2009

L.R. 16 Aprile 2009, n. 14
Disposizioni in materia di personale (1) (2)


[Art. 1
(Disposizioni in materia di personale)

1. In considerazione del processo di riorganizzazione delle strutture regionali, al fine di favorire la razionalizzazione degli organici, assicurare il buon andamento dell’amministrazione evitando interruzioni e disfunzioni nell’attività gestionale, è fatta salva la qualifica o categoria già attribuita al personale alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto dell’applicazione dell’articolo 22, comma 8, della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 (Norme sulla dirigenza e sull’organizzazione regionale) e successive modifiche, purché lo stesso abbia svolto le funzioni o mansioni corrispondenti alla predetta qualifica o categoria, conferite con atto formale ed effettivamente esercitate per almeno un triennio.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale dei ruoli regionali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. E’ fatta salva la posizione economica acquisita dal personale, anche in stato di quiescenza, a seguito dell’espletamento delle funzioni o mansioni, correlate alla qualifica o categoria già rivestita, purché formalmente attribuite.



Art. 2
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.]


Note:

(1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 21 aprile 2009, n. 15
(2) Legge dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte Costituzionale del 4 giugno 2010, n. 195

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.