L.R. 29 Gennaio 1990, n. 8 |
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 novembre 1988, n. 73.
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Art. 1 1. L'articolo 1 della legge regionale 16 novembre 1988, n. 73 e' sostituito dal seguente: "Art. 1 1. A modifica di quanto disposto dall'articolo 1, terzo comma, della legge regionale 15 gennaio 1983, n. 2, modificata dalla legge regionale 15 gennaio 1983, n. 3, il personale messo a disposizione della Regione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 1978 ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e da questa provvisoriamente assegnato al comune di Roma ed all'amministrazione provinciale di Latina, nei cui confronti non sia stato disposto l'inquadramento fra il personale comunale e provinciale, ai sensi del citato articolo 1, terzo comma, consegue, a domanda, l'inquadramento nei ruoli regionali, anche in soprannumero, a far data dal 1° febbraio 1981". Art. 2 1. I termini stabiliti dal primo e secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 16 novembre 1988, n. 73 si intendono riferiti alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 3 1. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge prevista in lire 50 milioni, per il corrente anno finanziario fa carico sul capitolo n. 27205 che presenta la necessaria disponibilita'. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |