Disposizioni in materia di alimentazione consapevole e di qualità nei servizi di ristorazione collettiva per minori (1)

Numero della legge: 10
Data: 6 aprile 2009
Numero BUR: 14
Data BUR: 14/04/2009

L.R. 06 Aprile 2009, n. 10
Disposizioni in materia di alimentazione consapevole e di qualità nei servizi di ristorazione collettiva per minori (1)


Art. 1
(Finalità)


1. La Regione, nell’ambito degli interventi preventivi di tutela del diritto alla salute dell’infanzia e dell’adolescenza, adotta iniziative finalizzate a migliorare il livello qualitativo dell’alimentazione.

2. La Regione riconosce il valore nutrizionale e salutistico dei prodotti caratteristici della dieta alimentare mediterranea e, in particolare, dei prodotti biologici regionali, dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali con particolare riguardo a quelli certificati con marchio regionale.

3. La Regione, al fine di promuovere la qualità nell’alimentazione e la consapevolezza nei consumi, contribuisce all’acquisto dei prodotti di cui al comma 2, da utilizzare all’interno dei servizi di ristorazione collettiva per minori gestiti dagli enti locali nelle scuole nonché all’interno dei servizi di ristorazione delle strutture sanitarie pubbliche e accreditate e degli istituti di pena per minori.

Art. 2
(Contributo regionale)


1. La Regione, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e successive modifiche, interviene per garantire, nei servizi di ristorazione collettiva per minori nelle scuole, nei reparti ospedalieri di pediatria anche accreditati e negli istituti di pena per minori, l’utilizzo di una percentuale non inferiore al 50 per cento di prodotti agroalimentari tipici e tradizionali nonché zootecnici provenienti da coltivazioni e allevamenti biologici regionali ed eventualmente nazionali.

2. La spesa necessaria per l’acquisto dei prodotti di cui al comma 1, è finanziata da apposito contributo regionale fissato nelle seguenti misure:
a) l’80 per cento per i comuni con un numero di abitanti uguale o inferiore a 10.000;
b) il 70 per cento per i comuni con un numero di abitanti superiore a 10.000 e inferiore a 25.000;
c) il 60 per cento per i comuni con un numero di abitanti uguale o superiore a 25.000.

3. Sono esclusi, da qualunque ipotesi di finanziamento regionale previste dalla presente legge, i comuni con un numero di abitanti superiori a 120.000.




Art. 3
(Partecipazione finanziaria degli enti locali)


1. Il comune interessato si impegna a contribuire alla copertura della spesa prevista dall’articolo 2, comma 1, nelle seguenti misure:
a) il 20 per cento per i comuni con un numero di abitanti uguale o inferiore a 10.000;
b) il 30 per cento per i comuni con un numero di abitanti superiore a 10.000 e inferiore a 25.000;
c) il 40 per cento per i comuni con un numero di abitanti uguale o superiore a 25.000.




Art. 4
(Procedure per l’erogazione dei contributi agli enti locali)


1. L’ente locale, entro il termine di novanta giorni dall’erogazione del contributo regionale di cui all’articolo 2, trasmette all’assessorato regionale competente in materia di agricoltura:
a) la documentazione attestante l’acquisto dei prodotti di cui all’articolo 2, comma 1;
b) le cartelle merceologiche;
c) la certificazione biologica;
d) la certificazione relativa alla provenienza dei prodotti.

2. La struttura regionale competente, in caso di documentazione incompleta, concede un termine di trenta giorni, prorogabile una sola volta di ulteriori trenta giorni, per provvedere alla necessaria integrazione.

3. La mancata o incompleta esibizione della documentazione richiesta comporta la decadenza dai benefici previsti dalla presente legge.

Art. 5
(Attività di vigilanza)


1. La Regione dispone controlli e ispezioni periodiche sull’attività svolta all’interno dei servizi di ristorazione collettiva per i minori, avvalendosi delle aziende unità sanitarie locali competenti.

2. L’attività ispettiva e di controllo interessa, in particolare, le seguenti fasi operative:
a) fornitura delle merci;
b) trasporto e conservazione;
c) trasformazione degli alimenti;
d) servizio all’utenza.

3. L’utilizzo dei contributi per una finalità diversa da quella prevista dalla presente legge, comporta l’immediata decadenza dai benefici.

Art. 6
(Convenzioni)


1. La Regione, al fine di garantire la piena attuazione della presente legge, provvede a stipulare apposite convenzioni:
a) con il Ministero della Giustizia, in relazione agli interventi relativi agli istituti di pena per minori;
b) con i produttori regionali dei prodotti biologici di cui all’articolo 2, comma 1, che operino nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.





Art. 7
(Didattica preventiva)


1. La Regione, in collaborazione con le aziende unità sanitarie locali, con le facoltà di agraria delle università, con le istituzioni scolastiche e con le associazioni di categoria, finanzia, elabora e contribuisce alla diffusione di progetti di educazione alimentare e sensoriale per gli alunni delle scuole di ogni grado. (2)

2. I progetti di cui al comma 1 riguardano, in particolare, le seguenti tematiche:
a) relativamente alla fase della consumazione:
1) indipendenza e autoregolazione nei pasti;
2) organizzazione e comportamenti alimentari;
b) con riferimento alla cultura generale:
1) storia agricola e rurale del territorio regionale;
2) produzioni caratteristiche e tradizionali locali;
3) culture, usi e costumi alimentari e agricoli delle comunità locali regionali, comprese quelle migranti.


Art. 8
(Formazione)


1. La Regione, in collaborazione con le aziende unità sanitaria locali e le province, programma appositi corsi di formazione professionale per docenti e operatori dei servizi di ristorazione collettiva gestiti da enti locali nonché per i componenti degli organismi di controllo, nelle seguenti materie:
a) alimentazione e valori nutrizionali nell’età evolutiva;
b) igiene, sicurezza e qualità nella ristorazione collettiva;
c) storia agraria regionale;
d) prevenzione, salvaguardia e valorizzazione ambientale.



Art. 9
(Clausola valutativa)


1. La Giunta regionale, con cadenza almeno biennale, presenta una relazione al Consiglio regionale sull’attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti dalla concessione dei finanziamenti erogati.


Art. 10
(Disposizione finanziaria)


1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, si provvede mediante l’istituzione nell’ambito dell’UPB B11, di un apposito capitolo denominato “Disposizioni in materia di alimentazione consapevole e di qualità nella ristorazione collettiva per minori”, con uno stanziamento pari a 300 mila euro per l’esercizio finanziario 2009, la cui copertura è assicurata dal prelevamento di pari importo dal capitolo T27501, lettera i) dell’elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione regionale per l’esercizio finanziario 2009.

Art. 11
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



Note:

(1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 14 aprile 2009, n. 14


(2) Vedi deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2010, n. 432 (Programma Regionale di Comunicazione ed Educazione Alimentare: approvazione progetto triennale 2010 – 2013)

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.