L.R. 20 Gennaio 1988, n. 5 |
Autorizzazione all' esercizio provvisorio del bilancio per l' anno finanziario 1988 (1) |
Art. 1 La Giunta regionale e' autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge, il bilancio per l' anno finanziario 1988 e comunque non oltre il 31 marzo 1988, secondo gli stanziamenti di previsione ele eventuali note di variazione, con le disposizioni e le modalita' previste nel relativo disegno di legge all' esame del Consiglio regionale. Art. 2
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sia pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 30 gennaio 1988, n. 3 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |