L.R. 16 Novembre 1989, n. 66 |
Realizzazione di case - alloggio e di strutture finalizzate alla riabilitazione in favore degli handicappati e degli anziani.
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(Pubblicata nel B.U. 30 novembre 1989, n. 33) Art. 1 1. Per la realizzazione di case - alloggio e di strutture finalizzate alla riabilitazione in favore degli handicappati e degli anziani, la Regione interviene in favore di comuni, di cooperative, di associazioni senza finalita' di lucro costituite per promuovere ed organizzare l' assistenza, aventi sede ed operanti nelle aree del Lazio con proprie risorse aggiuntive rispetto s quelle gia' destinate per le medesime finalita' dagli enti e dalle societa' predette. 2. L' intervento regionale di cui al precedente comma non potra' superare l' importo del 50 per cento del costo effettivo delle opere nel caso dei comuni e del 25 per cento nel caso di cooperative. Art. 2 1. Possono essere ammessi ai benefici previsti dalla presente legge i comuni sede di unita' sanitari locale nonche' le cooperative, le associazioni che abbiano come finalita' statutarie esclusivamente quelle rivolte al recupero e alla riabilitazione degli handicappati e degli anziani e che non siano proprietarie di beni immobili destinati a tali scopi. Art. 3 1. Le domande tendenti ad ottenere il contributo indicato nel precedente articolo 1 devono essere presentate all' assessorato enti locali e servizi sociali nel rispetto dei termini di cui alla legge regionale 2 marzo 1987, n. 23, corredata dalla seguente documentazione: 1) per le societa' cooperative: a) copia autenticata dell' atto costitutivo e dello statuto omologato e registrato; b) licenza di concessioni edilizie ed eventuali varianti rilasciate dal comune competente, con specifica destinazione d' uso in conformita' alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36; c) copia del bilancio consuntivo dell' ultimo esercizio e copia del bilancio preventivo dell' esercizio in corso da cui risulti una disponibilita' patrimoniale senza altri vincoli di destinazione non inferiore alla differenza risultante tra il costo delle opere e l' entita' del contributo regionale richiesto; d) elenco dei soci di cui il 90 per cento debbono essere soci lavoratori, o soci utenti; e) dichiarazione del responsabile o dei responsabili legali della cooperativa attestante che non siano stati concessi o non siano in corso di concessione analoghi benefici da parte della Regione, dello Stato o di altri enti pubblici; f) piano di utilizzazione delle strutture; g) certificato del tribunale; h) certificato d' iscrizione al registro prefettizio. 2) per i comuni: a) deliberazione comunale di richiesta del contributo contenente tutti gli elementi di cui alla lettera c) del punto 1) del presente articolo nonche' alla dichiarazione di disponibilita' della somma pari al 50 per cento del costo totale dell' opera; b) piano di utilizzazione delle strutture. 3) per le associazioni: a) copia autenticata dell'Atto Costitutivo e dello Statuto da cui risulti l'assenza di fini di lucro; b) copia autenticata dell'Atto Notarile da cui risulti la proprieta' del suolo su cui realizzare le opere; c) licenza di concessione edilizia ed eventuale variante rilasciata dal Comune competente, con specifica destinazione d'uso in conformita' alla Legge Regionale 2 luglio 1987, n.36; d) i documenti di cui ai punti d), f), g) del punto 1) del presente articolo. Art. 4 1. La Giunta regione delibera, antro il 30 ottobre di ciascun anno, su proposta dell' assessore regionale agli enti locali e assistenza sociale, la concessione dei contributi di cui alla presente legge a favore di comuni e societa' cooperative che si trovino nelle condizioni prescritte e che abbiano fatto pervenire le relative domande entro il 30 giugno. 2. La deliberazione di cui al precedente comma individua, altresi', il tipo, la misura del contributo e le relative modalita' di erogazione, assumendone impegno finanziario interamente a carico del bilancio in corso. 3. Nella valutazione delle domande, la Giunta regionale terra' conto prioritariamente di: a) eventuali precarieta' locative tali da poter mettere in pericolo la continuazione dei servizi finalizzati al recupero ed alla riabilitazioni degli handicappati; mancato rinnovo del contratto di locazione dell' immobile attualmente utilizzato, sfratto ed altro; b) necessita' di maggiore spazio abitativo finalizzato al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi attualmente svolti ed eventualmente di altri, particolarmente utili. Art. 5 1. Nella fase di prima attuazione della presente legge le domande di cui al precedente articolo 3 devono essere presentate all' Assessorato enti locali e servizi sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Nella medesima fase di prima attuazione, la deliberazione della Giunta regionale di cui al precedente articolo puo' essere adottata anche in deroga ai termini stabiliti dell' articolo stesso. Art. 6 1. per l' attuazione delle finalita' previste dalla presente legge e' autorizzata, per l' anno 1989, la spesa di L. 3.000 milioni che viene iscritta nel capitolo n. 14701 che, con la denominazione: " Concorso regionale per la realizzazione di case - alloggio e di strutture destinate ad attivita' per il recupero di portatori di handicaps e degli anziani", viene istituito nel bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1989. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 29832 del bilancio regionale 1989 ed utilizzazione dell' accantonamento iscritto alla lettera f) dell' elenco n. 4 allegato al bilancio stesso. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |