Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche. Disposizioni transitorie (1)

Numero della legge: 14
Data: 6 agosto 2007
Numero BUR: 22 S. O. 5
Data BUR: 10/08/2007

L.R. 06 Agosto 2007, n. 14
Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche. Disposizioni transitorie (1)


Art. 1
(Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38
“Norme sul governo del territorio” e successive modifiche)


1. Al comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 38/1999, la parola: “nominato” è sostituita dalla seguente: “costituito”.

2. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 38/1999 è sostituita dalla seguente:
“b) da nove esperti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, esterni alla Regione, nominati dal Consiglio regionale garantendo la rappresentanza delle opposizioni;”.

3. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 38/1999, dopo le parole: “ambientale ed urbanistica” sono inserite le seguenti : “, nominati dal Presidente della Regione”.

4. Il comma 6 dell’articolo 16 della l.r. 38/1999 è sostituito dal seguente:
“6. Ai membri del comitato esterni alla Regione è corrisposto un compenso determinato ai sensi dell’articolo 387 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1.”.



Art. 2
(Disposizioni transitorie)

1. Il comitato regionale per il territorio eventualmente in carica alla data di entrata in vigore della presente legge è integrato con ulteriori due componenti nominati dal Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettera b) della l.r. 38/1999, come modificato dalla presente legge.

2. L’integrazione dei componenti di cui al comma 1 non può comportare alcun aumento delle spese per la corresponsione dei compensi rispetto a quelle sostenute per l’ultimo comitato regionale per il territorio in carica anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.



Note:
(1) Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 agosto 2007, n. 22, s.o. n. 5

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.