Misure di razionalizzazione della spesa relativa al personale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e disposizioni urgenti per il reclutamento di personale con qualifica dirigenziale (1)

Numero della legge: 24
Data: 15 dicembre 2006
Numero BUR: 35
Data BUR: 20/12/2006

L.R. 15 Dicembre 2006, n. 24
Misure di razionalizzazione della spesa relativa al personale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e disposizioni urgenti per il reclutamento di personale con qualifica dirigenziale (1)


Art. 1
(Razionalizzazione della spesa relativa al personale della Regione e degli enti da essa dipendenti al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica)

1. Il complesso della spesa relativa al personale della Regione e degli enti pubblici da essa dipendenti, ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell’articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è calcolato al netto della spesa attinente al personale trasferito dallo Stato per l’esercizio di funzioni attribuite o delegate e i cui oneri finanziari sono carico dello Stato stesso.
2. Il complesso della spesa di cui al comma 1 è computato, relativamente alla parte eccedente i limiti previsti dalle norme statali citate dal medesimo comma, nel complesso della spesa corrente ai fini del rispetto dei limiti posti dall’articolo 1, comma 139, della l. 266/2005.
3. La Giunta regionale, tenuto conto dell’andamento della spesa corrente nell’esercizio finanziario in corso, adotta le misure necessarie a compensare l’eventuale eccedenza rispetto ai limiti di cui al comma 2.
4. Gli enti dipendenti dalla Regione sono tenuti al rispetto dei limiti posti dal citato articolo 1, comma 198, della l. 266/2005 e agli stessi, qualora ne sussista la necessità, si applicano le disposizioni di cui al comma 2.



Art. 2
(Reclutamento di personale con qualifica dirigenziale presso la Regione
e gli enti da essa dipendenti)

 1. Al fine del contenimento della spesa complessiva relativa al personale della Regione e degli enti da essa dipendenti, favorendo l’utilizzo di soggetti già formati e operanti all’interno dell’amministrazione regionale, il Consiglio e la Giunta, nonché i suddetti enti limitatamente ai profili professionali coincidenti con quelli regionali, sono tenuti in caso di nuove assunzioni, per un periodo di un anno decorrente dalla data di scadenza del termine previsto dall’articolo 48, comma 3, della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 e nel rispetto dei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, a ricoprire prioritariamente le vacanze di organico dei ruoli della dirigenza mediante l’inquadramento degli idonei della graduatoria del corso-concorso di cui all’articolo 65 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11.


Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


Note:

(1) Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 dicembre 2006, n. 35

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.