[Art. 1 (2)
1. La Giunta regionale, nei confronti dei componenti di organi istituzionali degli enti pubblici dipendenti, i quali siano decaduti dalla carica ai sensi di norme legislative regionali dichiarate illegittime a seguito di sentenze della Corte Costituzionale, con conseguente risoluzione dei contratti di diritto privato disciplinanti i relativi rapporti di lavoro, è autorizzata a deliberare in via alternativa: a) il reintegro nelle cariche e il ripristino dei relativi rapporti di lavoro; b) il risarcimento del danno. 2. La soluzione di cui al comma 1, lettera b) è comunque adottata qualora la durata del rapporto di lavoro sia scaduta.]
Art. 2
(3)
Note: (1) Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 giugno 2007, n. 17, s.o. n. 3 (2) Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale del 24 ottobre 2008, n. 351, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2008, n. 45 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 28 novembre 2008, n. 44
(3) Articolo abrogato dal numero 32) dell'allegato I alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6
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