L.R. 05 Marzo 1997, n. 5 |
MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALCONSIGLIO NELLA SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1996 RIGUARDANTE I CRITERI E LE MODALITA' PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE A LIVELLO LOCALE.
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S.O. n. 1 Art. 1 (Modifica all'articolo 5) 1. Il comma 2 dell'articolo 5 e' abrogato. Art. 2 (Modifica aggiuntiva all'articolo 11) Art. 11 bis (Strutture decentrate regionali) Art. 3 (Modifica all'articolo 17) Art. 4 (Modifica all'articolo 18) 1. Il comma 3 dell'articolo 18 e' abrogato. Art. 5 (Modifica all'articolo 22) 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 22 sono sostituiti dal seguente: "1. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni amministrative in materia di turismo ed industria alberghiera: a)l'adozione dei programmi di sviluppo turistico, elaborati, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di programmazione e delle direttive regionali, con il concorso dei comuni e avvalendosi degli enti di promozione turistica. I programmi si riferiscono in particolare: 1)alla utilizzazione, per fini turistici, delle risorse territoriali, culturali ed ambientali, anche individuando aree omogenee turisticamente rilevanti; 2) alla promozione dell'attivita' imprenditoriale nel settore turistico ed alla valorizzazione delle forme associative fra privati; 3) al turismo sociale; b) la promozione di attivita' sportive e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature di interesse provinciale ai sensi dell'articolo 56, secondo comma, lettera b) del D.P.R. n. 616 del 1977; c) la gestione, in collaborazione con i Comuni, del servizio turistico provinciale di statistica, nel quadro del sistema statistico regionale; d) la definizione di un sistema di informazione turistica, in collaborazione con la Regione ed i Comuni.". 2. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 22 e' abrogata. Art. 6 (Modifica all'articolo 25) 2. Le lettere a), d), e) e g) del comma 1 dell'articolo 25 sono abrogate. 3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 25 e' sostituita dalla seguente: "c) la realizzazione delle opere di edilizia scolastica previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23 nel rispetto delle indicazioni dei piani settoriali regionali;". Art. 7 (Modifica all'articolo 28) 2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 28, dopo la parola: "smaltimento", sono inserite le seguenti: "e di recupero". 3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 28, dopo la parola: "smaltimento", sono inserite le seguenti: "e di recupero". 4. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 28, dopo la parola: "smaltimento", sono inserite le seguenti: "e di recupero". Art. 8 (Modifica all'articolo 31) 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 31 e' aggiunto il seguente: "4bis. Le verifiche di conformita' di cui al comma 1, lettera b) e al comma 4, lettera c), devono essere concluse entro centottanta giorni dalla trasmissione del piano o dello strumento urbanistico comunale o provinciale alla Provincia o alla Regione. Decorso inutilmente tale termine, l'ente locale interessato promuove, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza di servizi al fine di definire il procedimento di verifica di conformita'.". Art. 9 (Modifica all'articolo 32) 1. Il comma 3 dell'articolo 32 e' abrogato. Art. 10 (Modifica all'articolo 37) 1. Il comma 1 dell'articolo 37 e' sostituito dal seguente: "1. Sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative in materia di turismo ed industria alberghiera: a) il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' relativa alle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge n. 217 del 1983; b) la realizzazione di impianti ed attrezzature sportive di interesse comunale, secondo quanto previsto dall'articolo 56, secondo comma, lettera b) del D.P.R. n. 616 del 1977.". Art. 11 (Modifica all'articolo 42) 1. La lettera a), del comma 1, dell'articolo 42 e' sostituita dalla seguente: "a) gli acquedotti, gli impianti e le altre opere attinenti il servizio idrico integrato;". 2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 42 e' inserita la seguente: "b-bis) la realizzazione delle opere di edilizia scolastica previste dall'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge n. 23 del 1996, nel rispetto delle indicazioni dei piani settoriali regionali;". 3. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 42 e' abrogata. Art. 12 (Modifica all'articolo 46) 1. Alla rubrica dell'articolo 46 dopo la parola: "smaltimento", sono inserite le seguenti: "e recupero". 2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 46 dopo la parola: "smaltimento", sono inserite le seguenti: "ed il recupero". 3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 46 dopo le parole: "impianti di smaltimento", sono inserite le seguenti: "e di recupero". 4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 46 dopo le parole: "organizzazione dello smaltimento", sono inserite le seguenti: "e del recupero". 5. Al comma 2 dell'articolo 46 dopo la parola: "smaltimento", sono inserite le seguenti: "ed il recupero". Art. 13 (Modifica all'articolo 48) "c) il rimboschimento, la gestione e la sorveglianza dei boschi pubblici o soggetti ad uso civico;". 2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 48 e' inserita la seguente: "b-bis) il vivaismo forestale;". Art. 14 (Modifica all'articolo 49) 1. Al numero 7) della lettera b) del comma 4, dell'articolo 49, dopo la parola: "smaltimento", sono inserite le seguenti: "e di recupero". |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |