Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico ) e successive modifiche (1)

Numero della legge: 12
Data: 20 ottobre 2006
Numero BUR: 30 S.O. 4
Data BUR: 30/10/2006

L.R. 20 Ottobre 2006, n. 12
Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico ) e successive modifiche (1)


Art. 1
(Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” e successive modifiche)

1. Al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 24/1998, come da ultimo modificato dalla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 19, le parole: “Entro il 31 ottobre 2006,” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 dicembre 2007,”.

Art. 2

(Modifiche all’articolo 36 bis della l.r. 24/1998 rubricato “Norma transitoria”)


1. All’articolo 36 bis della l.r. 24/1998, rubricato “Norma transitoria”, come da
ultimo modificato dalla legge regionale 18 settembre 2002, n. 32, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il numero dell’articolo e la rubrica sono cosi modificati:
“Art. 36 quater
(Criteri per la redazione del primo PTPR - Disposizioni transitorie);
b) al comma 1 ter dell’articolo 36 bis della l.r. 24/1998, aggiunto dalla l.r. 32/2002, le parole “dell’applicazione” sono sostituite dalle seguenti: “dell’approvazione”;
c) dopo il comma 1 ter dell’articolo 36 bis è aggiunto il seguente:
“1 quater. Nelle more dell’adeguamento della presente legge al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, il primo PTPR è redatto, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 156 del suddetto codice, tenendo conto anche delle nuove disposizioni sostanziali e procedurali concernenti i beni paesaggistici introdotte dal codice medesimo.”.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.



Note

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 30 ottobre 2006, n. 30, s.o. n. 4

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.