L.R. 26 Aprile 1985, n. 54 |
Riorganizzazione dei servizi di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze.
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(Pubblicata nel B.U. 10 maggio 1985, n. 13) Art. 1 (Finalita') La legge disciplina l' organizzazione dei servizi di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze. L' attivita' degli enti ausiliari e delle associazioni di volontariato resta disciplinata dalla legge regionale 22 settembre 1982, n. 44. Art. 2 (Centri di accoglienza e di orientamento ) Le unita' sanitarie locali istituiscono centri di accoglienza e di orientamento per i tossicodipendenti, le loro famiglie e le persone comunque interessate al problema della assuefazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. Di norma e' istituito un centro di accoglienza e di orientamento per ciascuna unita' sanitaria locale. Tuttavia sulla base degli indici di diffusione delle tossicodipendenze si potra' prevedere la realizzazione di piu' centri di accoglienza e di orientamento nel territorio della stessa unita' sanitaria locale; ovvero la realizzazione di un centro di accoglienza e di orientamento al servizio di piu' unita' sanitaria locale. Art. 3 (Funzioni dei centri di accoglienza ed orientamento) I centri di accoglienza e di orientamento svolgono le seguenti funzioni; a) analisi delle condizioni socio - sanitarie del tossicodipendente e della sua famiglia; verifica della situazione rappresentata da chi si rivolge al servizio; b) controlli clinici e di laboratorio necessari a stabilire il grado di dipendenza fisica ed il conseguente fabbisogno di medicinali o le terapie di disintossicazione da effettuarsi con il supporto dei servizi delle unita' sanitarie locali; c) elaborazione di un progetto di intervento in collegamento con le altre strutture ed i servizi dell' unita' sanitaria locale ed i servizi esterni interessati; d) raccordo con i servizi delegati alle prestazioni successive di cui al successivo articolo 4 e verifica periodica del progetto da effettuarsi in collegamento dipartimentale; e) ove necessari, trattamenti medico - farmacologici a breve termine e psico - sociali; f) interventi utili a favorire il reinserimento sociale, scolastico e lavorativo; g) progettazione ed esecuzione in forma diretta od indiretta di interventi di informazione e prevenzione; h) collaborazione professionale e raccordo operativo con i servizi di cui al successivo articolo 6; i) raccolta di dati statistici ed epidemiologici. Lo svolgimento delle funzioni indicate nel comma precedente sono assicurate da almeno due gruppi interdisciplinari composti da: un medico, uno psicologo, un assistente sociale, un educatore od un insegnante, un operatore di comunita', un infermiere professionale e ove possibile, un obiettore di coscienza. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alle lettere c) d), e), f) e g) il centro di accoglienza ed orientamento utilizza la collaborazione volontaria delle associazioni dei genitori e degli ex tossicodipendenti. L' unita' sanitaria locale indica, tra i componenti del gruppo, il responsabile del centro di accoglienza ed orientamento. Art. 4 (Attivita' delle unita' sanitarie locali.) Le unita' sanitarie locali assicurano, attraverso le proprie strutture, le funzioni ed i compiti di cui agli articoli 90, 92, 95, 96, 97, 100 e 104 della legge n. 685 del 1975. Art. 5 (Servizi di secondo livello) Oltre alle strutture ed ai servizi previsti nei precedenti articoli, per le prestazioni successive, per la cura ed il recupero dei tossicodipendenti, operano: a) le comunita' terapeutiche residenziali; b) centri diurni e notturni; c) servizi per trattamenti psicoterapici presso i servizi territoriali dell' unita' sanitaria locale; d) centri di formazione professionale e di avviamento e recupero attraverso il lavoro; e) servizi ambulatoriali, preferibilmente ospedalieri, per i trattamenti protratti con farmaci sostitutivi. Le attivita' di cui al primo comma, lettera a), b), c) e d), sono gestite direttamente dalle unita' sanitarie locali o da queste attraverso convenzioni ai sensi della legge regionale 22 settembre 1982, n. 44. Art. 6 (Trattamento con i farmaci sostitutivi) Il trattamento con farmaci sostitutivi e' rivolto, di norma, allo svezzamento. Nel caso sia ritenuto necessario un trattamento con farmaci sostitutivi a lungo termine presso i servizi di cui al precedente articolo 5, lettera e), questo deve avvenire su richiesta del centro di accoglienza e di orientamento. Il progetto di trattamento con farmaci sostitutivi a lungo termine deve prevedere: a) l' obbligatorieta' dei controlli clinici e di laboratorio per accertare che l' uso del farmaco sostitutivo non si sovrapponga a quello dell' eroina o di altre droghe; b) il mantenimento o l' inizio di un impegno formativo o di lavoro; c) il coinvolgimento dei familiari, soprattutto nel caso in cui il tossicodipendente sia minore di eta'; d) la sospensione immediata del programma metadonico in caso di inosservanza e di quanto previsto alle precedenti lettere a), b) e c). Art. 7 (Piani annuali del comune di Roma e delle province ) Il comune di Roma, per quanto riguarda il suo territorio, e le province del Lazio predispongono, entro novanta giorni dalla approvazione della presente legge, su proposta delle unita' sanitarie locali del territorio di competenza, un piano di organizzazione dei centri di accoglienza e di orientamento che utilizza, per il 1985, i finanziamenti di cui al successivo articolo 8. In modo dettagliato il piano deve indicare: a) le sedi dei centri; b) il personale gia' attivo nei servizi di assistenza ai tossicodipendenti a quello di ruolo e non, necessario alla loro organizzazione; c) la spesa prevista per il loro funzionamento relativo al 1985. Analoghi piani debbono essere presentati entro il 30 novembre di ogni anno dal comune di Roma e dalle province, sulla base di indicazioni fornite dalla Regione entro il 30 settembre immediatamente precedente. Art. 8 (Norme finanziarie) Le attivita' di cui alla presente legge sono finanziate: a) per le iniziative di cui al precedente articolo 2 ed al precedente articolo 5, lettera e), dal finanziamento previsto ai sensi della legge n. 685 del 1975; b) per le iniziative di cui al precedente articolo 5, lettera a), b), c) e d), dal finanziamento regionale previsto ai sensi della legge regionale 22 settembre 1982, n. 44 Gli oneri conseguenti all' applicazione della presente legge rientrano negli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 14125 e n. 14126 del bilancio regionale 1985. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |