Riorganizzazione dei servizi di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze.

Numero della legge: 54
Data: 26 aprile 1985
Numero BUR: 13
Data BUR: 10/05/1985

L.R. 26 Aprile 1985, n. 54
Riorganizzazione dei servizi di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze.

(Pubblicata nel B.U. 10 maggio 1985, n. 13)


Art. 1
(Finalita')

La legge disciplina l' organizzazione dei servizi di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze. L' attivita' degli enti ausiliari e delle associazioni di volontariato resta disciplinata dalla legge regionale 22 settembre 1982, n. 44.


Art. 2
(Centri di accoglienza e di orientamento )

Le unita' sanitarie locali istituiscono centri di accoglienza e di orientamento per i tossicodipendenti, le loro famiglie e le persone comunque interessate al problema della assuefazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. Di norma e' istituito un centro di accoglienza e di orientamento per ciascuna unita' sanitaria locale. Tuttavia sulla base degli indici di diffusione delle tossicodipendenze si potra' prevedere la realizzazione di piu' centri di accoglienza e di orientamento nel territorio della stessa unita' sanitaria locale; ovvero la realizzazione di un centro di accoglienza e di orientamento al servizio di piu' unita' sanitaria locale.


Art. 3
(Funzioni dei centri di accoglienza ed orientamento)

I centri di accoglienza e di orientamento svolgono le seguenti funzioni;
a) analisi delle condizioni socio - sanitarie del tossicodipendente e della sua famiglia; verifica della situazione rappresentata da chi si rivolge al servizio;
b) controlli clinici e di laboratorio necessari a stabilire il grado di dipendenza fisica ed il conseguente fabbisogno di medicinali o le terapie di disintossicazione da effettuarsi con il supporto dei servizi delle unita' sanitarie locali;
c) elaborazione di un progetto di intervento in collegamento con le altre strutture ed i servizi dell' unita' sanitaria locale ed i servizi esterni interessati;
d) raccordo con i servizi delegati alle prestazioni successive di cui al successivo articolo 4 e verifica periodica del progetto da effettuarsi in collegamento dipartimentale;
e) ove necessari, trattamenti medico - farmacologici a breve termine e psico - sociali;
f) interventi utili a favorire il reinserimento sociale, scolastico e lavorativo;
g) progettazione ed esecuzione in forma diretta od indiretta di interventi di informazione e prevenzione;
h) collaborazione professionale e raccordo operativo con i servizi di cui al successivo articolo 6;
i) raccolta di dati statistici ed epidemiologici. Lo svolgimento delle funzioni indicate nel comma precedente sono assicurate da almeno due gruppi interdisciplinari composti da: un medico, uno psicologo, un assistente sociale, un educatore od un insegnante, un operatore di comunita', un infermiere professionale e ove possibile, un obiettore di coscienza. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alle lettere c) d), e), f) e g) il centro di accoglienza ed orientamento utilizza la collaborazione volontaria delle associazioni dei genitori e degli ex tossicodipendenti.
L' unita' sanitaria locale indica, tra i componenti del gruppo, il responsabile del centro di accoglienza ed orientamento.


Art. 4
(Attivita' delle unita' sanitarie locali.)

Le unita' sanitarie locali assicurano, attraverso le proprie strutture, le funzioni ed i compiti di cui agli articoli 90, 92, 95, 96, 97, 100 e 104 della legge n. 685 del 1975.


Art. 5
(Servizi di secondo livello)

Oltre alle strutture ed ai servizi previsti nei precedenti articoli, per le prestazioni successive, per la cura ed il recupero dei tossicodipendenti, operano:
a) le comunita' terapeutiche residenziali;
b) centri diurni e notturni;
c) servizi per trattamenti psicoterapici presso i servizi territoriali dell' unita' sanitaria locale;
d) centri di formazione professionale e di avviamento e recupero attraverso il lavoro;
e) servizi ambulatoriali, preferibilmente ospedalieri, per i trattamenti protratti con farmaci sostitutivi. Le attivita' di cui al primo comma, lettera a), b), c) e d), sono gestite direttamente dalle unita' sanitarie locali o da queste attraverso convenzioni ai sensi della legge regionale 22 settembre 1982, n. 44.


Art. 6
(Trattamento con i farmaci sostitutivi)

Il trattamento con farmaci sostitutivi e' rivolto, di norma, allo svezzamento.
Nel caso sia ritenuto necessario un trattamento con farmaci sostitutivi a lungo termine presso i servizi di cui al precedente articolo 5, lettera e), questo deve avvenire su richiesta del centro di accoglienza e di orientamento. Il progetto di trattamento con farmaci sostitutivi a lungo termine deve prevedere:
a) l' obbligatorieta' dei controlli clinici e di laboratorio per accertare che l' uso del farmaco sostitutivo non si sovrapponga a quello dell' eroina o di altre droghe;
b) il mantenimento o l' inizio di un impegno formativo o di lavoro;
c) il coinvolgimento dei familiari, soprattutto nel caso in cui il tossicodipendente sia minore di eta';
d) la sospensione immediata del programma metadonico in caso di inosservanza e di quanto previsto alle precedenti lettere a), b) e c).


Art. 7
(Piani annuali del comune di Roma e delle province )

Il comune di Roma, per quanto riguarda il suo territorio, e le province del Lazio predispongono, entro novanta giorni dalla approvazione della presente legge, su proposta delle unita' sanitarie locali del territorio di competenza, un piano di organizzazione dei centri di accoglienza e di orientamento che utilizza, per il 1985, i finanziamenti di cui al successivo articolo 8. In modo dettagliato il piano deve indicare:
a) le sedi dei centri;
b) il personale gia' attivo nei servizi di assistenza ai tossicodipendenti a quello di ruolo e non, necessario alla loro organizzazione;
c) la spesa prevista per il loro funzionamento relativo al 1985.
Analoghi piani debbono essere presentati entro il 30 novembre di ogni anno dal comune di Roma e dalle province, sulla base di indicazioni fornite dalla Regione entro il 30 settembre immediatamente precedente.


Art. 8
(Norme finanziarie)

Le attivita' di cui alla presente legge sono finanziate:
a) per le iniziative di cui al precedente articolo 2 ed al precedente articolo 5, lettera e), dal finanziamento previsto ai sensi della legge n. 685 del 1975;
b) per le iniziative di cui al precedente articolo 5, lettera a), b), c) e d), dal finanziamento regionale previsto ai sensi della legge regionale 22 settembre 1982, n. 44
Gli oneri conseguenti all' applicazione della presente legge rientrano negli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 14125 e n. 14126 del bilancio regionale 1985.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.