Proroga dei termini per la definizione degli adempimenti della Giunta regionale, indicati all' art. 4 ed all' art. 5 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, in ordine ai contributi di esercizio dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone e di cose di competenza regionale e locale riferiti agli anni 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986. (1) (2)
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[ Art. 1
I termini per l' espletamento degli adempimenti della Giunta regionale, indicati all' articolo 4 ed all' articolo 5 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42 e concernenti la definizione dei contributi di esercizio dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone e di cose di competenza regionale e locale, sono prorogati come segue: a) al 31 dicembre 1985, per gli adempimenti relativi agli anni 1982, 1983, 1984 e 1985; b) al 30 giugno 1986, per gli adempimenti relativi all' anno 1986.
Art. 2
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.] Note: (1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 giugno 1985, n. 17
(2) Legge abrogata dal numero 74) dell'allegato E alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6
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