L.R. 11 Novembre 1988, n. 69 |
Misure straordinarie ed urgenti per garantire nella Regione Lazio la continuita' delle prestazioni di assistenza farmaceutica nell' anno 1988.
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(Pubblicato nel B.U. 12 novembre 1988, n. 31, S.O. n. 3) Art. 1 1. Al fine di garantire nella Regione Lazio per l' anno 1988 la continuita' nell' erogazione dell' assistenza farmaceutica da parte delle farmacie convenzionate con il servizio sanitario nazionale, le unita' sanitarie locali RM / 4, FR / 4, LT / 3, RI / 1 e VT / 3, cui e' affidato, per l' intero territorio provinciale di appartenenza, il compito di provvedere alle operazioni di liquidazione e pagamento degli importi dovuti alle farmacie convenzionate, sono autorizzate a prevedere, in corrispondenza del capitolo n. 057, titolo I parte uscita, categoria III dei rispettivi bilanci per l' esercizio finanziario 1988, gli stanziamenti di seguito indicati determinati sulla base dell' entita' degli impegni gia' assunti e del conseguente prevedibile ammontare della spesa per assistenza farmaceutica riferito all' intero anno 1988: USL RM / 4, L. 652 miliardi; USL FR / 4, L. 84 miliardi; USL LT / 3, L. 86 miliardi; USL RI / 1, L. 27 miliardi; USL VT / 3, L. 51 miliardi, per un totale complessivo di L. 900 miliardi. 2. la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente per la sanita', con propria deliberazione, determina, in relazione all' andamento della spesa relativa alle prestazioni di assistenza farmaceutica, l' ammontare delle anticipazioni di cassa che le unita' sanitarie locali indicate al comma precedente sono autorizzate a richiedere al proprio tesoriere per garantire la continuita' nell' erogazione dell' assistenza farmaceutica entro il limite massimo derivante dalla differenza tra la spesa prevista per l' intero anno 1988 e le somme provenienti dal fondo sanitario nazionale parte corrente a destinazione indistinta, assegnate alle medesime unita' sanitarie locali per la spesa relativa all' assistenza farmaceutica convenzionata e comunque per un importo complessivo non superiore a L. 150 miliardi. 3. La Giunta regionale, con la stessa deliberazione, provvedera' a determinare i criteri di utilizzazione delle anticipazioni di cassa da parte delle unita' sanitarie locali di cui al secondo comma del presente articolo, previa definizione di un accordo quadro con gli istituti bancari tesorieri delle medesime unita' sanitarie locali diretto a regolamentare le condizioni, i tempi e le modalita' di concessione delle anticipazioni. 4. Gli oneri relativi agli interessi passivi che matureranno negli anni 1988 e successivi verranno fronteggiati dalla Regione con propri mezzi finanziari e restano conseguentemente a carico della Regione medesima. A tal fine alla copertura finanziaria degli oneri relativi agli interessi che matureranno nell' anno 1988 sulle anticipazioni di cassa utilizzate ai sensi della presente legge, si provvedera' a carico del capitolo n. 30701 del bilancio di previsione della Regione per l' anno finanziario 1988, la cui denominazione e' modificata nei seguenti termini: << Interessi passivi relativi alle operazioni finanziarie autorizzate per garantire la continuita' delle prestazioni di assistenza sanitaria >>. 5. Per gli anni 1989 e successivi, l' onere gravera' sul medesimo capitolo n. 30701, il cui stanziamento verra' costituito mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 31001 in in sede di impostazione dei relativi bilanci. 6. La Regione e' comunque autorizzata a prestare garanzia fidejussoria a favore delle unita' sanitarie locali RM / 4, FR / 4, LT / 3, RI / 1 e VT / 3 a copertura della regolazione del credito vantato dagli istituti bancari tesorieri delle unita' sanitarie locali anzidette per le somme effettivamente utilizzate dalle stesse a fronte delle anticipazioni di cassa previste dal presente articolo. 7. Alla copertura del rischio conseguente alla concessione della predetta fidejussione si provvedera' con le modalita' di cui all' articolo 38 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |