L.R. 17 Marzo 2003, n. 8 |
Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche. Disposizioni transitorie. ( 1 ) |
Art. 1 (Modifiche all’articolo 51 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38) 1. Il comma 2 dell’articolo 51 della l.r. 38/1999 è sostituito dal seguente: “omissis” Art. 2
(Modifiche all’articolo 52 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38) 1. Al comma 1 dell’articolo 52 della l.r. 38/1999 le parole: “omissis” sono sostituite dalle seguenti: “omissis”. 2. Dopo il comma 1 dell’articolo 52 della l.r. 38/1999 è inserito il seguente: “omissis” 3. Al comma 2 dell’articolo 52 della l.r. 38/1999 le parole: “omissis” sono sostituite dalle seguenti: “omissis” 4. Al comma 2, lettera d) dell’articolo 52 della l.r. 38/1999 le parole: “omissis” sono sostituite dalle seguenti: “ omissis" 5. Al comma 3 dell’articolo 52 della l.r. 38/1999 le parole: “omissis” e le parole: “omissis” sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: “omissis” e “omissis” Art. 3
(Abrogazione dell’articolo 53 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38) 1. L’articolo 53 della l.r. 38/1999 è abrogato. Art. 4
(Modifiche all’articolo 54 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38) 1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 54 della l.r. 38/1999 è sostituita dalla seguente: “omissis” Art. 5
(Sostituzione dell’articolo 55 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38, come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 4 settembre 2000, n. 28) 1. L’articolo 55 della l.r. 38/1999, come modificato dall’articolo 1 della l.r. 28/2000, è sostituito dal seguente: "omissis" Art. 6
(Sostituzione dell’articolo 56 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38) 1. L’articolo 56 della l.r. 38/1999 è sostituito dal seguente: "omissis" Art. 7
(Sostituzione dell’articolo 57 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38) 1. L’articolo 57 della l.r. 38/1999 è sostituito dal seguente: "omissis” Art. 8
(Disposizioni transitorie) 1. Alle domande per l’edificazione nelle zone agricole pervenute ai comuni entro il termine del 30 giugno 2002, previsto dalla legge regionale 30 gennaio 2002, n. 4, continuano ad applicarsi le disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. 2. A decorrere dalla data del 1° luglio 2002, alle zone agricole definite all’interno degli strumenti urbanistici vigenti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della l.r. 38/1999, come modificata dalla presente legge. Art. 9
(Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 29 marzo 2003, n. 9 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |