Interventi della Regione Lazio per la tutela della maternita' alle coltivatrici dirette e alle lavoratrici artigiane.

Numero della legge: 67
Data: 12 giugno 1975
Numero BUR: 18
Data BUR: 30/06/1975

L.R. 12 Giugno 1975, n. 67
Interventi della Regione Lazio per la tutela della maternita' alle coltivatrici dirette e alle lavoratrici artigiane.




Art. 1

Al fine di promuovere un intervento pubblico teso ad assicurare una parificazione delle prestazioni assistenziali a tutti i cittadini ed una adeguata tutela della maternita', la Regione istituisce a partire dal 1° luglio 1975 un fondo regionale a favore dei Comuni per contributi alle coltivatrici dirette ed alle lavoratrici artigiane titolari d' azienda o quali unita' attive iscritte alle Casse Mutue comunali di coltivatori diretti e degli artigiani in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico.
Tali contributi sono integrativi dell' assegno previsto dalla legge statale 30 dicembre 1971, n. 1204 e vengono autorizzati nella misura complessiva di L. 200 milioni per l' anno 1975 e di L. 300 milioni per gli anni 1976 e successivi.


Art. 2

Hanno diritto al contributo regionale le coltivatrici dirette di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1336 e le lavoratrici artigiane di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533 o che, ancora non iscritte alle Casse Mutue di malattia per i coltivatori diretti e per gli artigiani, siano in grado di dimostrare, con idonea documentazione, il loro diritto a godere dei benefici della presente legge.
Sono escluse dai benefici della presente legge le coltivatrici dirette che essendo al tempo stesso mezzadre, colone, salariate o braccianti, risultino iscritte negli elenchi anagrafici dei lavoratori dell' agricoltura e godono percio', ad altro titolo, l' assistenza per maternita'.


Art. 3

Alle coltivatrici dirette ed alle lavoratrici artigiane di cui all' art. 2 e' corrisposta - per i due mesi prima della presunta data del parto e per i tre mesi successivi la data effettiva del parto - una indennita' giornaliera fino a raggiungere l' 80% della media regionale del salario previsto dai contratti collettivi di lavoro per i salariati fissi.
In caso di aborto, al 4° mese di gravidanza, viene erogata alla partoriente per i tre mesi successivi al parto una analoga indennita'.


Art. 4

L' indennita' di cui all' articolo precedente e' corrisposta in un' unica soluzione, dal Comune di residenza dell' avente diritto, a seguito di apposita domanda in carta libera da presentare, tramite le Casse Mutue competenti, dall' inizio del periodo di cui al primo comma dell' art. 3 e non oltre 60 giorni dall' avvenuto parto o aborto, al Sindaco del Comune a cura dell' interessata o delle Casse Mutue comunali o degli Enti di patronato.
Alla domanda dovra' essere allegato il certificato medico attestante la data presunta del parto o, in caso d' aborto un certificato medico attestante il mese di gravidanza all' atto dell' aborto. Successivamente, in caso di parto, dovra' essere presentato il certificato di nascita. Il Comune provvede d' ufficio all' accertamento dei requisiti di cui agli artt. 1 e 2 per la corresponsione dell' indennita'.


Art. 5

In conformita' agli scopi di cui all' art. 1 della presente legge sono previste almeno tre consulenze ostetriche gratuite nel corso del terzo, sesto e nono mese quale integrazione di quelle effettuate in regime mutualistico.
Tali consulenze sono finalizzate, all' igiene della gravidanza e alla prevenzione e di norma debbono essere effettuate presso strutture ambulatoriali territoriali gestite dagli Enti locali o comunque presso ambulatori pubblici con i quali i Comuni dovranno accordarsi.


Art. 6

Le somme erogate ai sensi della presente legge sono rimborsate ai Comuni dalla Regione, che vi provvede con delibera di Giunta, al termine di ogni semestre.
A tal fine, i Comuni inviano alla Giunta regionale entro trenta giorni, gli elenchi delle lavoratrici che hanno ricevuto l' indennita' integrativa, il rendiconto dei pagamenti effettuati, nonche' gli elenchi delle visite di cui all' articolo precedente effettuate dalle stesse.
Le somme rimborsate ogni sei mesi ai Comuni saranno aumentate del 5% per spese di funzionamento e svolgimento del servizio.


Art. 7

Le disposizioni previste dalla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi a decorrere dal nono mese precedente l' entrata in vigore della presente legge ed avranno applicazione fino a quando, con legge statale, non sara' assicurato alle lavoratrici soggetti della presente legge un trattamento economico e sanitario pari o superiore a quello previsto dalla legge del 30 dicembre 1971, n. 1204 e della presente legge.


Art. 8

All' onere di L. 200 milioni per l' anno 1975, derivante dall' applicazione della presente legge si provvede mediante la riduzione di pari importo del capitolo 1963 (elenco n. 3 - partita n. 21) e con l' istituzione del capitolo 1493 con la seguente denominazione << Contributi per la tutela della maternita' >> e con lo stanziamento di L. 200 milioni.
Al maggior onere di L. 100 milioni previsto per l' anno 1976 si provvedera' mediante utilizzazione delle disponibilita' derivanti dalla cessazione degli oneri previsti dalla legge 23 settembre 1974, n. 64.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato su proposta dell' Assessore al Bilancio, ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni.


Art. 9

Al bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte spesa:
a) variazioni in diminuzione cap. 1963 << fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso >> punto 11: spese per interventi nel settore dell' informazione a mezzo TV via cavo L. 200 milioni punto 20: corsi di perfezionamento per vigili urbani L. 100 milioni;
b) variazioni in aumento
capitolo di nuova istituzione (sezione IV, Cat. IV, rubrica n. 8) Contributi ed interventi per la tutela della maternita' L. 300 milioni.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 12 giugno 1975 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto l' 11 giugno 1975.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.