| L.R. 09 Maggio 1995, n. 25 |
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Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della RegioneLazio per l'esercizio 1995 (articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17).
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(Pubblicata nel B.U. 15 maggio 1995, n. 13, S.O. n. 7) Art. 1 1. Relativamente all'anno finanziario 1995 e' autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato quadro «A». Art. 2 1. Agli effetti degli adempimenti attribuiti agli enti locali ai sensi dell'articolo 1 quater della legge 26 aprile 1983, n. 131 e successive modificazioni, la rappresentazione finanziaria delle autorizzazioni di spesa riconducibili al programma regionale di sviluppo e' costituita dal bilancio pluriennale 1995/1997. Art. 3 1. Sono confermate le disposizioni indicate all'articolo 6 della legge regionale 3 giugno 1994, n. 16. Art. 4 1. Tra le associazioni regionali, beneficiarie dei contributi annuali di cui alla legge regionale 24 maggio 1990, n. 58, all'articolo 1, viene inclusa anche l'A.N.M.I.L. (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro). 2. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 17 luglio 1989, n. 47, e' soppresso. Art. 5 (Omissis). Art. 6 1. La Regione e' autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale sociale della FILAS S.p.A. fino alla concorrenza di L. 3.200 milioni, per la cui copertura la FILAS e' autorizzata ad utilizzare parte delle somme gia' trasferite dalla Regione, fino a concorrenza di L. 1.200 milioni a valere sul fondo attribuito ai sensi della legge regionale n. 19 del 1985 e fino alla concorrenza di L. 2.000 milioni a valere sul fondo attribuito ai sensi della legge regionale n. 40 del 1988. 2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 36 del 1992, definiti in dettaglio dagli elaborati programmatici e progettuali stabiliti dalla convenzione Regione Lazio/FILAS di cui alla delibera consiliare n. 809 del 23 settembre 1993, e' costituito, ai sensi della legge regionale n. 4 del 1995 un fondo speciale da conferire in gestione alla FILAS S.p.A. La gestione del fondo e' regolata da apposita convenzione, che dovra' recepire le modalita' e le procedure di attuazione previste dagli elaborati progettuali di cui sopra Affluiscono al predetto fondo le risorse di cui al citato articolo 14 legge regionale n. 36 del 1992, ad eccezione di quelle destinate alle amministrazioni comunali per la realizzazione dei lavori socialmente utili. n comitato tecnico istituito ai sensi della legge regionale 2 agosto 1991, n. 33, sovrintende all'attuazione degli interventi di cui ai richiamati elaborati progettuali. 3. L'articolo 3 della legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2 e' sostituito dal seguente articolo:"Le domande per accedere al fondo di cui al precedente articolo 1 dovranno essere presentate alla FILAS, che provvede a sottoporle, corredate da una relazione istruttoria, al parere del nucleo di valutazione di cui all'articolo 24 della legge regionale 18 giugno 1991, n. 21. Il nucleo di valutazione esprime il proprio parere entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta trasmessa dalla FILAS. A seguito del parere favorevole espresso dal nucleo di valutazione, la FILAS provvede alla concessione dei benefici previsti dalla presente legge dandone comunicazione all'Assessorato regionale competente". 4. La convenzione di cui all'articolo 1 della citata legge regionale n. 2 del 1985 dovra' essere modificata ai sensi di quanto sopra disposto; dovra' inoltre definire i limiti minimi e massimi degli interventi finanziari ivi disciplinati e la quota del fondo da destinare all'assistenza tecnico-finanziaria a favore dei PIM del Lazio che versano in particolare stato di crisi. Art. 7 (Omissis). Art. 8 1. La Regione riconosce le spese sostenute dalle Associazioni provinciali allevatori del Lazio e dall'Associazione regionale allevatori del Lazio per lo svolgimento delle attivita' di cui alla legge regionale 11 maggio 1984, n. 17, per anticipazioni bancarie adeguatamente documentate e le ammette a contribuzione nei limiti previsti dalla stessa legge. 2. I contributi relativi alle spese di cui al comma 1 sostenute negli anni 1990, 1991, 1992, 1993 e 1994 saranno erogati nel limite massimo di L. 1.500 milioni a gravare sul cap. n. 21135 del bilancio regionale 1995. 3. La somma di L. 1.800 milioni inclusa nella competenza del cap. n. 21135 e' riservata per saldare l'attivita' svolta dalle Associazioni provinciali allevatori e dall'Associazione regionale allevatori del Lazio, ai termini della legge regionale n. 17 del 1984, nell'anno 1994. 4. La somma di L. 400 milioni inclusa nella competenza del cap. n. 21137 e' riservata per saldare l'attivita' svolta dall'Associazione regionale allevatori del Lazio per l'attuazione del programma di lotta contro la ipofertilita' e la mortalita' neonatale del bestiame nell'anno 1992. Art. 9 1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 4 dicembre 1989, n. 73 e' sostituito dal seguente: "1. Il regolamento comunale deve fissare le tariffe da applicarsi per il servizio da noleggio di rimessa di autobus con conducente". 2. I commi 2 e 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 73 del 1989, sono abrogati. 3. Per l'anno 1995 e' confermata la procedura prevista dall'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21. Art. 10 1. Per consentire la estirpazione delle viti negli impianti realizzati abusivamente, qualora il trasgressore non vi provveda nel termine fissato dalla Regione, come previsto all'articolo 3 del D.L. 7 settembre 1987, n. 370 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 novembre 1987, n. 460, e' istituito il capitolo n. 21142 con la seguente denominazione: «Estirpazione delle viti negli impianti realizzati abusivamente. Legge n. 460 del 1987». La somma in competenza per l'anno 1995 e' pari a L. 10 milioni. 2. Le somme erogate dalla Regione ai termini del comma 1 sono poste a carico del trasgressore come previste dalla suddetta normativa. Art. 11 1. Per consentire ai Consorzi di Bonifica di mettere in atto ogni azione inerente allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi sociali, la Regione e' autorizzata a corrispondere ai medesimi un contributo per le relative spese. 2. Per tale formalita' nel bilancio regionale viene istituito il capitolo n. 21202 con lo stanziamento di L. 200 milioni e con la seguente denominazione: «Contributi ai Consorzi di Bonifica per le spese relative alle elezioni». Art. 12 1. Lo stanziamento di cui al cap. n. 21229 del bilancio di previsione 1995, e' destinato alla copertura degli oneri derivanti da programmi dell'ex ERSAL, a seguito di direttive programmatiche regionali non interamente finanziati nell'esercizio finanziario 1994. 2. La disponibilita' di cui al capitolo n. 21229 delle uscite del bilancio di previsione del 1995 nei limiti rispettivamente di L. 6.500 milioni e' finalizzato, nell'ambito di direttive programmatiche approvate con deliberazione della Giunta regionale, a garantire il consolidamento e lo sviluppo del comparto lattiero-caseario a gestione cooperativa nell'area del polo lattiero-caseario del Lazio sud, nell'area dell'Aurelio ed in quella dell'Alto viterbese. Art. 13 1. Per consentire l'espletamento della vigilanza sulla regolare applicazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e del decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172 concernente il regolamento di esecuzione della stessa legge, la Regione puo' stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura delle province del Lazio, o altri organismi ritenuti idonei dalla Giunta regionale. 2. L'onere derivante da quanto previsto al comma 1 grava sul cap. n. 21310 che si istituisce con la seguente denominazione: «Espletamento della vigilanza sulla regolare applicazione della legge 15 gennaio 1991 n. 30». La somma in competenza per l'anno 1995 e' pari a L. 120 milioni. Art. 14 1. La Regione Lazio, al fine di alleviare le difficolta' finanziarie dei centri che erogano prestazioni riabilitative, oltre ad assicurare, per l'anno 1995, a valere sul capitolo n. 41101 un finanziamento compatibile con le disponibilita' e le necessita' complessive, utilizzera' per L. 10.000 milioni lo stanziamento esistente sul capitolo n. 41105. Art. 15 1. Un'aliquota non superiore al 6 per cento dei finanziamenti previsti al capitolo n. 42112 del bilancio regionale, destinati ad interventi aggiuntivi in materia di assistenza pubblica, e' riservata alla predisposizione dei piani socio-assistenziali, nonché per la rilevazione di dati nello specifico settore dell'handicap, finalizzati alla predisposizione di progetti-obiettivo nel settore stesso. Con le strutture regionali possono concorrere anche organismi privati che abbiano gia' stipulato convenzioni con altre amministrazioni pubbliche in materia di interventi sociali, nonché la pubblicizzazione della legge di riordino dei servizi sociali nel rispetto delle norme di cui alla legge regionale 12 giugno 1986, n. 22. Art. 16 1. Al fine di agevolare il sistema integrato di tariffe nei trasporti regionali, la Giunta regionale e' autorizzata a stipulare con il COTRAL una convenzione ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 142 del 1990 per la disciplina dei reciproci rapporti (contratto di servizio). 2. A tal fine e' istituito il capitolo n. 43106 «Onere conseguente alla convenzione con il COTRAL in materia di sistema integrato di tariffa» con uno stanziamento di L. 2.000 milioni. Art. 17 1. L'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e' autorizzato, nell'ambito dell'autonomia contabile, ai sensi della legge 28 dicembre 1973, n. 853, a gestire i capitoli di spesa del proprio bilancio corrispondenti ai capitoli dal n. 11101 al n. 11114 del bilancio regionale, anche attraverso aperture di credito a favore di funzionari all'uopo delegati, con le procedure previste dagli articoli 30 e 31 della legge regionale n. 15 del 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi i dirigenti dell'Ufficio II, Settore IV per i capitoli corrispondenti ai capitoli n. 11101 e 11103 e dell'Ufficio II, Settore V per i capitoli corrispondenti ai nn. 11102, 11105, 11106 del bilancio regionale. Art. 18 1. La frase contenuta nell'articolo 2 della legge regionale 14 dicembre 1990 n. 90: «Gli investimenti necessari a far raggiungere alle produzioni di ceramica le caratteristiche di cui al precedente comma» deve essere intesa nel senso che gli investimenti possono essere rivolti anche al miglioramento delle caratteristiche della produzione di ceramica. Art. 19 1. Nella prima applicazione della legge regionale 10 settembre 1993, n. 46, i consorzi e le societa' consortili di garanzia fidi, gia' costituiti prima dell'entrata in vigore della legge, devono, entro la data di presentazione delle domande di contributo per l'esercizio finanziario regionale 1996, adeguare l'atto costitutivo, lo statuto, le convenzioni con gli istituti di credito alla normativa di cui alla legge citata. 2. La frase contenuta nell'articolo 6 lettera a) della legge regionale n. 46 del 1993 «per l'altra meta' in base al numero delle piccole e medie imprese aderenti alle societa' consortili operanti nel medio termine consorziate ai confidi.......» deve essere intesa nel senso che i beneficiari delle provvidenze di cui alla legge regionale n. 46 del 1993 sono anche le societa' consortili operanti nel medio termine a cui aderiscono i confidi costituiti da piccole e medie imprese. 3. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale n. 46 del 1993 e' cosi' modificato: "Ai fini della concessione dei contributi di cui alla presente legge sono considerati artigiani i consorzi o le societa' consortili costituiti a maggioranza da imprese artigiane iscritte agli albi ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, ai quali partecipino anche piccole e medie imprese industriali, commerciali, di servizi in numero non superiore ad un terzo. Sono considerati industriali, i consorzi o le societa' consortili costituiti a maggioranza da piccole e medie imprese nonche' cooperative di produzione e lavoro appartenenti alla categoria delle imprese industriali sulla base dell'iscrizione e dell'esercizio dell'attivita' risultante all'ente camerale competente per territorio, ovvero del certificato prefettizio, ai quali partecipino anche imprese artigiane, commerciali di servizi in numero non superiore ad un terzo. Le imprese non possono far parte di piu' consorzi né di piu' societa' consortili di garanzia fidi operanti nel breve termine. Art. 20 1. Il comma 1 dell'articolo unico della legge regionale 2 novembre 1984, n. 70, e' sostituito come segue: «Per gli scopi previsti dalla legge regionale 23 luglio 1983, n. 53, la Regione e' autorizzata a concedere garanzie fidejussorie rispetto alle obbligazioni finanziarie assunte dalla FILAS, a seguito di parere favorevole espresso dal nucleo di valutazione di cui all'articolo 24 della legge regionale 18 giugno 1991, n. 21». Art. 21 1. Le autorizzazioni sottoelencate disposte con le leggi regionali indicate a margine di ciascun intervento sono cosi' modificate: a) realizzazione della tangenziale alla strada statale n. 7 «Appia» in corrispondenza con i Comuni dei Castelli Romani (LL.RR. 60/85, 22/87, 30/88 e 39/89), completamento. L'autorizzazione di spesa e' aumentata di L. 65.000.000.000; b) realizzazione della tangenziale alla strada statale n. 7 «Appia» in corrispondenza con il Comune di Cisterna di Latina (LL.RR. 60/85, 22/87, 30/88 e 39/89), completamento. L'autorizzazione di spesa e' aumentata di L. 16.400.000.000; c) adeguamento del collegamento strada statale 313 - Poggio Mirteto (S.P. Finocchieto), tratto preliminare per l'ammodernamento della strada Tancia (LL.RR. 60/85, 22/87, 30/88 e 21/91). L'autorizzazione di spesa e' aumentata di L. 2.476.000.000; d) realizzazione del semianello viario Tangenziale di Viterbo (LL.RR. 60/85, 22/87, 30/88 e 21/91), completamento. L'autorizzazione di spesa e' aumentata di L. 15.000.000.000. 2. Le autorizzazioni di spesa afferenti i seguenti interventi sono confermate negli importi originali: a) completamento della superstrada Sora - Frosinone (LL.RR. 60/85, 22/87, 30/88, 39/89 e 21/91); b) sistemazione della strada statale 155 nel tratto Frosinone - Fiuggi (LL.RR. 60/85, 22/87, 30/88, 39/89 e 73/90); c) realizzazione di una strada di circonvallazione a Subiaco (LL.RR. 60/85, 22/87 e 39/89); d) adeguamento della SS. 609 Carpinetana (LL.RR. 60/85, 22/87, 30/88 e 21/91); e) sistemazione della strada provinciale Turanense da Castel di Tora a bivio per Paganico (LL.RR. 60/85, 22/87, 30/88 e 21/91); f) sono altresi' confermate le autorizzazioni per gli interventi di cui alle LL.RR. 67/93, 16/94 (articolo 15) e 41/94. 3. La quota di stanziamento per i predetti interventi imputabili all'anno 1995, e' cosi' definita: a) realizzazione della tangenziale alla SS. 7 «Appia» in corrispondenza con i Comuni dei Castelli Romani L. 20.000.000.000 b) realizzazione della tangenziale alla SS. 7 «Appia» in corrispondenza con il Comune di Cisterna di Latina (completamento) L. 16.400.000.000 c) realizzazione del semianello viario di Viterbo L. 15.000.000.000 d) adeguamento del collegamento della SS. 313 Poggio Mirteto L. 7.760.000.000 e) sistemazione della strada provinciale «Turanense» tratto Castel di Tora - bivio per Paganico L. 5.000.000.000 f) LL.RR. 67/93, 16/94 (articolo 15) e 41/94 L. 9.240.000.000 -------------------- Totale L. 73.400.000.000 4. Alla copertura delle somme autorizzate e non stanziate per l'anno 1995 si provvedera' con leggi di bilancio degli anni successivi. Art. 22 1.Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e' sostituito dal seguente: «La restante somma e' corrisposta all'ente stesso: a) per il 50 per cento a presentazione del verbale di consegna dei lavori; b) per il 30 per cento a presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori, attestante il raggiungimento del 50 per cento dello stato di avanzamento dei lavori; c) per il 5 per cento a presentazione del provvedimento di approvazione del certificato di collaudo relativo ai lavori principali; d) per il residuo 5 per cento, o per il minor importo necessario, a seguito dell'inoltro della deliberazione di definizione ed approvazione della spesa compieva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'opera». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i contributi e finanziamenti in capitale concessi dalla Regione a carico dei fondi suoi propri; le stesse norme si applicano ai contributi concessi sui finanziamenti che pervengono alla Regione con vincolo di destinazione, o per programmi e progetti finanziati da enti terzi, compatibilmente con l'accertamento e la riscossione dei fondi; esse non si applicano alle somme eliminate dal conto dei residui passivi per perenzione amministrativa. 3. Sono soppresse tutte le norme in contrasto con le disposizioni contenute nel presente articolo. Art. 23 1. Al fine di favorire il rilancio dell'occupazione, il riequilibrio del territorio e la tutela e salvaguardia delle aree interne, gli interventi da realizzare con le risorse finanziarie di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 aprile 1994, n. 7, sono quelli individuati dalle province nei programmi gia' approvati con apposite deliberazioni del Consiglio provinciale entro i termini previsti dal comma 4 del citato articolo. 2. L'approvazione delle progettazioni esecutive, da parte delle province, di cui all'articolo 3, comma 6, lettera a), della legge regionale n. 7 del 1994, deve avvenire entro, e non oltre, la data del 30 giugno 1995. 3. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, commi 8 e 9, della legge regionale n. 7 del 1994, il trasferimento delle risorse finanziarie per la realizzazione delle opere indicate nelle progettazioni esecutive di cui al comma 2 e' effettuato con le modalita' fissate dall'articolo 9 della presente legge, previo esame, da parte del settore programmazione, della regolarita' formale della documentazione trasmessa dalle province, le quali devono integrare la documentazione stessa con una specifica dichiarazione attestante la compatibilita' ambientale delle opere da realizzare. Art. 24 1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 24 marzo 1986, n. 14 come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 25 novembre 1994, n.64, le parole "decreto ministeriale 10 ottobre 1986, n.16" sono sostituite dalle parole "Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero del Tesoro del 10 ottobre 1986". |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |