Disposizioni relative alla società Lazio Service S.p.A

Numero della legge: 5
Data: 4 aprile 2007
Numero BUR: 10
Data BUR: 10/04/2007

L.R. 04 Aprile 2007, n. 5
Disposizioni relative alla società Lazio Service S.p.A


IL CONSIGLIO REGIONALE


ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA REGIONE


promulga




la seguente legge:

Art. 1
(Ridefinizione del ruolo della Società Lazio Service S.p.A)

1. La Società Lazio Service S.p.A., a capitale interamente regionale ai sensi dell’articolo 1, comma 78, della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2006), assume il ruolo di società per la produzione di servizi strumentali all’attività della Regione.

2. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, nell’ambito delle rispettive competenze, individuano, con apposite deliberazioni, i servizi strumentali all’attività della Regione esternalizzabili.

3. La Società Lazio Service S.p.A opera nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della concorrenza e, in particolare, di quanto disposto dall’articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), come sostituito dall’articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale).



Art. 2
(Contratti di servizio)

1. I rapporti tra la Regione e la Società Lazio Service S.p.A. sono regolati da uno o più contratti di servizio.


Art. 3
(Disposizione finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge gravano sul capitolo C21503 del bilancio regionale.



Art. 4
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.


Data a Roma, addì 4 aprile 2007

Marrazzo



Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.