| L.R. 13 Giugno 1985, n. 91 |
| Modifiche degli articoli 4, 8 e 9 della legge regionale 26 luglio 1984, n. 46 e dell' art. 1, primo comma, dello statuto tipo ad essa allegato. (1) (2) |
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Art. 2 Il primo comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1984, n. 46, e' sostituito dal seguente: << omissis>> Art. 3 Il primo comma dell' articolo 9 della legge regionale 26 luglio 1984, n. 46, e' cosi' sostituito: << omissis>> Art. 4
(2) Legge abrogata dal numero 41) dell'allegato F alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |