L.R. 13 Luglio 1994, n. 33 |
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 agosto 1993, n. 33, concernente: «Concessione di finanziamenti in conto capitale per interventi di risanamento e tutela delle sorgenti in localita' «Valle Martella», nonche' per la realizzazione di un plesso scolastico nella medesima localita'».
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Art. 1 1. L'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 1993, n. 33, e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Definizione degli interventi) 1. Le azioni di tutela, gli interventi per il risanamento e la protezione delle sorgenti sono definite, successivamente alla delimitazione delle zone di tutela assoluta e di rispetto di cui all'articolo 2, nell'ambito di un progetto esecutivo che, previa individuazione delle possibili cause d'inquinamento delle sorgenti, definisca le opere da realizzare per la salvaguardia delle stesse e le relative priorita' nelle aree precedentemente individuate dalla Regione, nonché sulle aree limitrofe, che risultino suscettibili di produrre inquinamento delle sorgenti. 2. Alla progettazione esecutiva delle opere ed alla loro realizzazione provvede il comune di Zagarolo, sul cui territorio ricadono le sorgenti». Art. 2 1. L'articolo 4 della legge regionale n. 33 del 1993 e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Progettazione e realizzazione di un presso scolastico) 1. La Regione, nell'ambito degli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 3, al fine di favorire il completamente di servizi essenziali, autorizza il comune di Zagarolo ad utilizzare quota parte del finanziamento, fino ad un massimo di L. I. 1 50 milioni, previsto con la presente legge per l'anno 1993, per la progettazione e realizzazione di un plesso scolastico, nella zona di «Valle Martella, su suolo di proprieta' comunale. 2. Per le finalita' di cui al precedente articolo, il comune di Zagarolo e' autorizzato ad utilizzare quota parte dei finanziamento fino ad un massimo di L. 2.500 milioni per il riordino ed il completamente della rete idropotabile». |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |