L.R. 09 Dicembre 1986, n. 50 |
Parziale ripiano dei disavanzi di esercizio dei servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale. Anticipazioni di spesa (1) (2)
|
[ Art. 1
Art. 2 (Variazione ai bilanci di previsione della Regione Lazio ) Conseguentemente alle acquisizioni ai bilanci regionale delle disponibilita' di fondi derivanti dall' assunzione dei mutui di cui all' articolo 1 della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, mediante propri decreti, e' autorizzato ad apportare ai bilanci di previsione della Regione, ai quali dette acquisizioni di disponibilita' di fondi si riferiscono, le necessarie variazioni nell' entrata e nella spesa, nonche' a procedere all' istituzione dei corrispondenti capitoli con i rispettivi stanziamenti. Art. 3 (Anticipazioni di spesa per il parziale ripiano dei disavanzi di eserciziodei servizi pubblici di competenza regionale e locale relativi agli anni 1982, 1983, 1984 e 1985 ) Per l' anno finanziario 1986, nelle more del perfezionamento delle operazioni di mutuo indicate all' articolo 1 della presente legge e relativamente al parziale ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende e delle imprese di trasporto pubbliche e private nonche' di quelli concernenti i servizi di trasporto in gestione diretta degli enti locali prodottisi negli anni 1982, 1983, 1984 e 1985, le anticipazioni di cui allo stesso articolo 1 possono essere autorizzate ed erogate fino alla complessiva somma di L. 150.000 milioni. A tal uopo vengono iscritti, nel bilancio regionale afferente lo stesso anno finanziario 1986, i capitoli, con i corrispondenti stanziamenti, indicati al successivo articolo 4. Alla concessione delle ulteriori anticipazioni occorrenti per il parziale ripiano dei disavanzi richiamati al precedente comma, fino alla concorrenza del 50 per cento della quota parte dei singoli disavanzi accertati, che potra' essere ammessa a mutuo, si provvedera' mediante apposito stanziamento da iscrivere nel bilancio di previsione della Regione per l' anno 1987. Art. 4 (Norma finanziaria per l' anno 1986) Per le finalita' di cui al precedente articolo 3, primo comma, sono sostituiti, nel bilancio della Regione concernente l' anno finanziario 1986, i seguenti capitoli con i relativi importi in termini di competenza e di cassa. Entrata: capitolo 05115 << Recupero delle anticipazioni erogate ad aziende di trasporto pubbliche e private nonche' ad enti locali per i servizi di trasporto in gestione diretta. a valere sulle disponibilita' che potranno essere attivate con le operazioni di mutuo di cui all' art. 1 della presente legge >> L. 150.000.000.000. Spesa: capitolo n. 32351 << Anticipazioni alle aziende di trasporto pubbliche e private nonche' agli enti locali per i servizi di trasporto in gestione diretta, a valere sulle disponibilita' che potranno essere attivate con le operazioni di mutuo di cui all' art. 1 della presente legge >> L. 150.000.000.000. Art. 5 (Dichiarazione di urgenza)
(2) Legge abrogata dal numero 75) dell'allegato E alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |