L.R. 21 Luglio 2008, n. 11 |
Disposizioni per l'utilizzo di tecnologie innovative per le unità di soccorso in acqua (1) |
Art. 1 (Finalità) 1. La Regione, al fine di realizzare un efficace e rapido pattugliamento delle coste nonché interventi di soccorso a medio e corto raggio nel rispetto delle condizioni di sicurezza degli operatori, favorisce l’attività di salvamento svolta con moto d’acqua equipaggiate con dotazioni speciali per il trasporto dei bagnanti. Art. 2 (Moto d’acqua) 1. La moto d’acqua è un mezzo utilizzabile per il soccorso nautico. 2. La moto d’acqua deve essere munita di attrezzature di soccorso e di un dispositivo che permetta il recupero sanitario dell’infortunato in tempi brevi ed il trasporto dello stesso in sicurezza anche con un natante di piccole dimensioni e con un equipaggio composto da due sole persone. 3. La moto d’acqua deve essere allestita con una serie di accessori che la rendano altamente operativa per mansioni di pattugliamento, ricerca e/o soccorso tra cui una barella non pneumatica, a galleggiamento positivo, semirigida e arrotolata su se stessa nella parte poppiera che, rimanendo in posizione “standby”, è completamente neutra rispetto all’opera viva diventando all’occorrenza immediatamente operativa. Art. 3
(Strumento di salvataggio) 1. La barella, quale strumento prioritario di salvataggio per le finalità della presente legge, deve essere munita di certificazione CE, deve essere iscritta al Ministero della salute e rientrare nei dispositivi medicali a basso rischio. 2. La barella deve essere conforme, in particolare, ai seguenti requisiti strutturali: a) essere realizzata con materiale non pneumatico, polivinilecloruro il rivestimento esterno e polietilene espanso a cellule chiuse quello interno; b) essere caratterizzata da colori ad alta visibilità; c) essere dotata di un sistema di galleggiamento idoneo a consentire con un impegno relativo il soccorso di soggetti anche di elevato peso corporeo; d) essere allestita con le attrezzature di primo soccorso e con defibrillatore automatico da adoperare a terra. 3. La barella in forma indipendente dalla moto d’acqua deve essere utilizzata come aiuto al galleggiamento ed essere in grado di sostenere fino a tre persone sedute o sei aggrappate alle apposite maniglie. 4. La barella deve essere realizzata in modo da consentire il trasporto a terra con possibilità di immobilizzazione provvisoria del bagnante. Art. 4 (Corsi per conduttori di moto d’acqua per il salvamento) 1. L’utilizzo della moto d’acqua con allestimento per il salvamento deve essere effettuato da personale abilitato a seguito della frequentazione degli appositi corsi per conduttori delle unità da diporto per il salvamento. 2. Le disposizioni e le prescrizioni inerenti alla organizzazione dei corsi per conduttori delle unità da diporto finalizzati alla sicurezza della navigazione ed alla tutela della pubblica incolumità sono definite con apposito regolamento regionale di attuazione. Art. 5 (Disciplina della navigazione e della utilizzazione delle unità da diporto) 1. Per l’uso dei natanti denominati moto d’acqua sono fatte salve le norme vigenti in materia di navigazione. Art. 6 (Concessione ed erogazione dei contributi) 1. La Regione al fine di sostenere e garantire un’idonea organizzazione ed un adeguato sviluppo all’attività di salvataggio con moto d’acqua, eroga contributi fino al concorso del 75 per cento della spesa documentata ammissibile. 2. Con deliberazione della Giunta regionale è stabilita l’entità della quota anticipatamente erogabile ed il termine per la rendicontazione delle spese sostenute. All’erogazione della quota a saldo si provvede a fronte della presentazione, da parte dei soggetti beneficiari, del rendiconto delle spese sostenute. 3. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con i contributi previsti, per le medesime finalità, da altre leggi regionali. Art. 7 (Beneficiari) 1. Sono destinatari dei contributi di cui all’articolo 6 i seguenti soggetti: a) strutture balneari dotate di assistenti bagnanti; b) organizzazioni di volontariato, protezione civile, articolazioni di soccorso e protezione civile, Sovrano militare ordine di Malta, Federazione italiana nuoto sezione salvamento (FIN), Società nazionale salvamento (SNS) Onlus; c) Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito Italiano, Corpo forestale dello Stato, Guardia Costiera, Autorità Portuale, Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Art. 8 (Natura dei contributi) 1. I contributi accordati in base alla presente legge sono erogati a copertura dei costi sostenuti e documentati relativamente all’organizzazione ed il funzionamento del sistema di salvamento con moto d’acqua, dei corsi per conduttori di moto d’acqua e delle attività integrative connesse alla realizzazione del salvataggio in mare. Art. 9 (Destinazione dei contributi) 1. La Giunta regionale approva con propria deliberazione, previo parere espresso dalle commissioni consiliari competenti, il piano di riparto dei contributi tra i soggetti beneficiari e l’erogazione degli stessi. 2. I contributi regionali sono vincolati alla realizzazione dei programmi per cui sono stati assegnati, non possono essere utilizzati per finalità diverse e sono a parziale copertura dei costi preventivati. Art. 10 (Revoca del contributo) 1. La mancata rendicontazione delle spese ammesse a contributo comporta la revoca del contributo stesso e la restituzione della quota erogata. Art. 11 (Tutela in caso di inadempienza) 1. Qualora si verifichi una mancata o parziale realizzazione dei programmi finanziati o una diversa destinazione dei fondi, la Giunta regionale provvede al recupero totale o parziale del contributo erogato. Art. 12 (Disposizione transitoria) 1. In sede di prima applicazione, le domande di contributo devono essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge. Art. 13 (2) (Disposizione finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede mediante l’istituzione di un apposito capitolo nell’ambito dell’UPB B41, denominato: “Utilizzazione della tecnologia innovativa di soccorso in acqua”, al cui stanziamento si provvede con successiva legge di bilancio. Art. 14 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Note: (1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 28 luglio 2008, n. 28 (2) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con il capitolo di spesa B41900 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |