Modifica del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 10 maggio 1990, n. 42 (Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150 kv (1)

Numero della legge: 16
Data: 8 novembre 2004
Numero BUR: 31 S.O. 5
Data BUR: 10/11/2004

L.R. 08 Novembre 2004, n. 16
Modifica del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 10 maggio 1990, n. 42 (Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150 kv (1)


Art. 1
(Modifica del comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale
10 maggio 1990, n. 42 “Norme in materia di opere
concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150 kV”)


1. La scadenza del termine per richiedere le autorizzazioni di cui all’articolo 19, comma 1, della legge regionale 10 maggio 1990, n. 42, è fissata ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 10 novembre 2004, n. 31, s.o. n. 5

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.