L.R. 08 Novembre 2004, n. 16 |
Modifica del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 10 maggio 1990, n. 42 (Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150 kv (1) |
Art. 1 (Modifica del comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 10 maggio 1990, n. 42 “Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150 kV”) 1. La scadenza del termine per richiedere le autorizzazioni di cui all’articolo 19, comma 1, della legge regionale 10 maggio 1990, n. 42, è fissata ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 10 novembre 2004, n. 31, s.o. n. 5 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |