Attivita' di promozione culturale della Regione Lazio.

Numero della legge: 32
Data: 10 luglio 1978
Numero BUR: 20
Data BUR: 20/07/1978

L.R. 10 Luglio 1978, n. 32
Attivita' di promozione culturale della Regione Lazio.





Art. 1

La Regione Lazio svolge attivita' di promozione educativa e culturale attinenti precipuamente alla comunita' regionale, nell' ambito delle proprie competenze e in conformita' al principio programmatico contenuto nell' art. 45 dello statuto.
Tali attivita' tendono a favorire il piu' ampio decentramento culturale nei comuni r nei quartieri, nonche' il pluralismo della espressione e della informazione.


Art. 2

La Regione persegue gli scopi di cui al precedente articolo, sia curando direttamente l' organizzazione di convegni, indagini conoscitive, mostre, rassegne ed iniziative varie di interesse scientifico, formativo e artistico, sia contribuendo al sostegno di analoghe attivita' promosse da:
enti locali e consorzi di enti locali; enti pubblici, enti e societa' regionali o a prevalente partecipazione di enti locali;
enti privati giuridicamente riconosciuti; associazioni non riconosciute a larga base rappresentativa; organizzazioni culturali senza fini di lucro che esercitano funzioni di promozione sui problemi della societa' e della cultura.
Hanno titolo di preferenza, negli interventi di cui al precedente comma, le iniziative di soggetti pubblici dirette alla costituzione di qualificati circuiti regionali in campo teatrale, musicale e cinematografico, le iniziative di carattere permanente volte a favorire la ricerca, la sperimentazione e la documentazione nei diversi settori della produzione culturale, anche attraverso il collegamento con il mondo della scuola, nonche' quelle intese a valorizzare e promuovere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali.


Art. 3

Al fine della concessione dei contributi gli enti ed associazioni di cui all' art. 2 debbono presentare alla Regione, entro il 31 ottobre di ogni anno, il rendiconto sull' attivita' svolta e una dettagliata relazione sui programmi di attivita' per l' anno successivo, corredata del relativo preventivo finanziario.



Art. 4

Il Consiglio regionale determina i criteri generali per gli interventi di cui alla presente legge e approva il piano annuale, predisposto dalla Giunta regionale, con riferimento al progetto operativo nell' ambito del bilancio pluriennale previsto dall' art. 3 della legge regionale n. 15 del 12 aprile 1977.
A tal fine la Giunta regionale consulta le forze sociali e culturali del Lazio.


Art. 5

La Giunta regionale cura l' attuazione del piano di cui al precedente art. 4.
Puo' altresi', sentita la competente Commissione consiliare, utilizzare, anche prima dell' approvazione del piano annula, il finanziamento previsto dalla presente legge nei limiti massimi del quindici per cento, per iniziative di carattere straordinario.


Art. 6

Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge, e' autorizzata, per l' anno finanziario 1978, la spesa di L. 1.200.000.000, in termini di competenza, e di L. 600.000.000, in termini di cassa. Tali somme saranno iscritte nel capitolo n. 421221, da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1978, con la seguente denominazione: << Convegni, indagini conoscitive, mostre, rassegne ed iniziative varie di interesse scientifico, formativo ed artistico >>.
All' onere derivante dalla predetta autorizzazione di spesa, si fara' fronte riducendo, rispettivamente di lire 1.200.000.000 e di L. 600.000.000, gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 421250 << Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi >> del medesimo stato di previsione.
Le suindicate variazioni alle previsioni di spesa per l' anno finanziario 1978, limitatamente agli stanziamenti di competenza, saranno riportate nell' area progettuale << Cultura, scuola, edilizia scolastica >>, codice 0700, del bilancio pluriennale 1978- 1981.


Art. 7

Per l' anno 1978 le domande di contributo di cui al precedente art. 3 dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservalra e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 10 luglio 1978 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 7 luglio 1978.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.