L.R. 17 Agosto 1974, n. 41 |
Norme per l' accelerazione delle procedure in materia di opere pubbliche.
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Art. 1 In attesa dell' emanazione di leggi regionali organiche, per l' esecuzione di opere e lavori pubblici di interesse regionale da parte della Regione, delle Province, delle Comunita' montane, dei Comuni, di altri Enti locali e dei loro Consorzi, si applica la vigente normativa statale, salvo quanto disposto dai successivi articoli. PROGETTAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE Art. 2 Per la realizzazione di singole opere e lavori pubblici di cui al precedente articoli 1 o dei relativi programmi generali e di settore, l' approvazione dei progetti, la concessione formale del previsto finanziamento ed ogni ulteriore attivita' esecutiva possono essere delegate dalla Giunta regionale all' Assessore ai Lavori Pubblici, il quale vi provvede in conformita' alle previsioni contenute nelle relative deliberazioni dei competente organi. Art. 3 Le deliberazioni degli Enti locali di approvazione dei progetti relativi ad opere pubbliche di loro competenza, per le quali non vi sia intervento finanziario della Regione, sono esecutive ai sensi dell' art. 130 della Costituzione. Sui progetti non e' richiesto alcun parere ne' l' ulteriore approvazione da parte della Regione e dei suoi uffici. Art. 4 La disposizione di cui al precedente art. 3 si applica anche alle opere di competenza dei Comuni, delle Province, delle Comunita' montane e loro Consorzi, per le quali vi sia intervento finanziario della Regione. Il provvedimento regionale di concessione formale del finanziamento e' emesso sulla base della sola delibera di approvazione del progetto da parte dell' Ente interessato. Art. 5 Per agevolare l' esecuzione di opere pubbliche ammesse a contributo, concorso o sussidio regionale, di competenza di Comuni con bilancio deficitario e il cui territorio sia classificato prevalentemente montano oppure depresso ai sensi delle leggi vigenti, la Giunta regionale dispone che gli Uffici dell' Amministrazione regionale si sostituiscano ai Comuni, che ne facciano motivata richiesta, nelle attivita' di progettazione, appalto ed esecuzione dei lavori. Rimane ferma la competenza del Comune a deliberare l' opera, approvare il relativo progetto, nonche' l' eventuale contrazione del mutuo. Qualora la sostituzione di cui al primo comma si riferisca anche alla fase dell' esecuzione, l' opera e' consegnata al Comune, in via provvisoria con il verbale di ultimazione dei lavori e, in via definitiva, con l' atto di collaudo; a tal fine un rappresentante del Comune partecipa alle relative operazioni. Art. 6 La disposizione di cui all' art. 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e successive modificazioni ed integrazioni, trova applicazione in ogni tipo di opere o lavori pubblici ammessi a concorso, sussidio o contributo regionale. Art. 7 In attesa dell' emanazione di norme regionali concernenti l' organizzazione dell' attivita' della Regione, per le opere pubbliche non previste dai precedenti artt. 3 e 4 rimangono ferme le competenze consultive del Comitato Tecnico Amministrativo e degli altri organismi consultivi trasferiti dallo Stato alla Regione con i decreti delegati di cui all' art. 17 della legge 16 maggio 1970 n. 281, nonche' la competenza consultiva degli Ingegneri Capo degli Uffici del Genio Civile sui progetti di opere pubbliche di importo non superiore a L. 300.000.000 e le altre loro attribuzioni previste dalle leggi vigenti. La competenza dell' Ufficio del Genio Civile per la provincia di Roma e' parificata a quella degli Uffici del Genio Civile delle altre province del Lazio. Art. 8 L' approvazione dei progetti relativi ad opere e lavori pubblici della Regione o degli Enti locali equivale a dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza, ove tali effetti non siano gia' previsti dalla vigente legislazione statale o regionale. Art. 9 Gli Enti beneficiari di contributi in annualita' possono iniziare le operazioni di gara anche in pendenza del perfezionamento del mutuo occorrente, qualora sia intervenuto l' affidamento da parte dell' Ente mutuante. Per le opere a contributo regionale in unica soluzione la eventuale contrazione del mutuo relativa alla quota di lavori non assistita dal suddetto contributo puo' intervenire anche dopo la stipulazione del contratto di appalto, previo affidamento da parte dell' Ente mutuante. Art. 10 Le gare per l' aggiudicazione dei lavori, da eseguire con il contributo o concorso regionale, andate deserte possono essere rinnovate con ammissione di offerte in aumento. Le nuove gare sono espletate senza alcuna autorizzazione entro 90 giorni da quelle andate deserte o dall' entrata in vigore della presente legge, se la gara andata deserta e' stata espletata in data precedente. In relazione alla aggiudicazione con offerte in aumento la Giunta regionale e' autorizzata, fino al 31 dicembre 1975, a concedere il contributo o concorso integrativo sulla maggiore spesa entro il limite di aumento del 20% della spesa inizialmente ammessa. Per le opere di competenza dei Comuni, delle Province e loro Consorzi, ammesse entro il 31 dicembre 1972 a concorso o contributo statale, l' appalto, purche' indetto entro il 31 marzo 1975, puo' essere aggiudicato sin dalla prima gara alla migliore offerta, anche se unica ed anche se in aumento; l' aumento dovra' comunque essere mantenuto entro un limite massimo fissato preventivamente con scheda segreta. La Giunta regionale puo' concedere l' integrazione del contributo o concorso per l' eventuale maggiore spesa. Art. 11 Per le opere ammesse a contributo in capitale in unica soluzione, le somme relative al finanziamento regionale sono poste a disposizione dell' Ente interessato nella misura del 50% dell' importo complessivamente previsto a presentazione del verbale di consegna dei lavori; per un ulteriore 45% a presentazione dello stato d' avanzamento emesso al raggiungimento del 60% dei lavori; il residuo 5% o il minor importo necessario a presentazione del certificato di collaudo debitamente approvato. Le somme suddette, ovvero le rate del mutuo ove si tratti di opere ammesse a contributo in annualita' sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati soltanto dal Capo dell' Ufficio Tecnico dell' Ente beneficiario oppure, se questo manchi, dal direttore dei lavori. Le somme di cui al primo comma dovranno essere introitate dagli Enti nel Titolo << Partite di giro >> del rispettivo bilancio, vincolate al pagamento di quanto dovuto per l' opera cui si riferiscono e sotto tale titolo gestite, con obbligo di presentazione di apposito rendiconto finale alla Regione. Tale rendiconto dovra' contenere la dimostrazione della utilizzazione delle somme e dovra' comprendere l' eventuale movimento degli interessi maturati. Art. 12 Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni attribuite alla Regione in ordine alla dichiarazione di pubblica utilita' ed urgenza ed indifferibilita' dei lavori nonche' le attribuzioni in materia di espropriazione per pubblica utilita' e di occupazione temporanea e d' urgenza, compresa la determinazione amministrativa delle indennita' e la retrocessione. Dette funzioni amministrative possono essere delegate all' Assessore ai Lavori Pubblici. Art. 13 I Sindaci dei Comuni, i Presidenti delle Province, delle Comunita' montane e dei loro Consorzi sono delegati per l' esecuzione di opere pubbliche di loro rispettiva competenza ad esercitare le funzioni amministrative regionali di cui all' art. 3 del DPR 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di procedimenti espropriativi, limitatamente ai provvedimenti autorizzativi dell' accesso agli immobili per la redazione degli stati di consistenza e l' esecuzione delle misurazioni e rilievi. E' altresi' delegata ai medesimi organi l' autorizzazione all' occupazione temporanea e d' urgenza degli immobili necessaria alla realizzazione delle opere di cui al precedente comma, ove sia stata gia' dichiarata l' urgenza ed indifferibilita' dei lavori od essa discenda dalla legge o dalla approvazione dei relativi progetti. Restano salve le piu' favorevoli disposizioni di leggi regionali in ordine alle deleghe di funzioni amministrative agli Enti locali. Art. 14 La delega prevista al precedente art. 13 e' a tempo indeterminato ed il suo esercizio e' vincolato all' osservanza delle vigenti disposizioni di legge ed alle direttive impartite dalla Giunta regionale, cui compete la vigilanza sull' esercizio delle funzioni delegate. Gli uffici regionali forniranno la collaborazione che si rendera' necessaria al migliore esercizio dell' attivita' amministrativa nelle materie delegate. La Giunta regionale disporra' annualmente i rimborsi per le spese eventualmente sostenute dagli Enti indicati al precedente articolo per l' esercizio delle funzioni delegate. Art. 15 Per le opere ammesse dalla Regione a contributo o concorso, i cui progetti sono stati adottati dagli Enti interessati anteriormente all' entrata in vigore dell' imposta sul valore aggiunto, il contributo o concorso regionale e' concesso anche sulla ulteriore spesa necessaria per far fronte agli oneri derivanti dalla applicazione della suddetta imposta. Art. 16 Agli oneri derivanti dall' applicazione dei precedenti artt. 10 e 15 si fara' fronte mediante le disponibilita' risultanti dai capitoli di spesa del bilancio regionale e mediante l' utilizzazione dei fondi destinati ad altre opere della medesima natura per le quali non si preveda nello stesso anno l' approvazione dei relativi progetti, salva la loro integrazione negli esercizi successivi. Per le spese necessarie ai rimborsi di cui all' ultimo comma dell' art. 14 e' autorizzata per l' anno 1974 la somma di L. 3.000.000 alla quale si fara' fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 1962 dello stato di previsione della spesa della Regione per il medesimo anno. La somma di L. 3.000.000 sara' iscritta al cap. 1612 che sara' istituito nello stato di previsione della spesa per l' anno in corso con la seguente denominazione: << Rimborsi per l' esercizio delle funzioni delegate in materia di espropriazione per pubblica utilita' >>. Per gli anni successivi analoghi stanziamenti verranno iscritti nei rispettivi bilanci regionali. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a disporre, con propri decreti, da emanarsi su proposta dell' Assessore al bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 17 agosto 1974 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto l' 8 agosto 1974. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |