L.R. 03 Febbraio 1986, n. 11 |
Concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di opere igienico - sanitarie di rilevanza regionale (1)
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Art. 1 La Regione, in relazione agli obiettivi del piano pluriennale di interventi regionali 1985- 1987, che comprende interventi finalizzati alla ripresa della produzione e dell' occupazione, concede, per la realizzazione di opere igienico - sanitarie di rilevanza regionale previste nel piano regolatore generale degli acquedotti( PRGA) e piano regionale per il risanamento delle acque ( PRRA), contributi in conto capitale, fino alla misura del 100 per cento, per i seguenti interventi: a) condotta Torrimpietra - Santa Marinella - Civitavecchia; b) condotta Mola Cavona - Ciampino - Frattocchie - Santa Palomba; c) condotta Tivoli - Guidonia - Mentana - Monterotondo; d) centro idrico EUR. Art. 2 Possono beneficiare dei contributi di cui al precedente articolo 1 i comuni singoli od associati territorialmente interessati. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi intercomunali indicati al precedente articolo 1 e nelle more della costituzione delle strutture consortili previste dal piano regolatore regionale per il risanamento delle acque( PRRA, i relativi contributi sono concessi direttamente al comune al quale gli altri comuni interessati affidino la progettazione, la realizzazione e la gestione degli interventi e che dimostri alla Giunta regionale di essere dotato di strutture ed uffici tecnici adeguati. Nel caso in cui i comuni interessati non provvedano entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge a porre in essere quanto necessita per l' attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 1, salvo motivata richiesta di proroga del suddetto termine, la Regione puo' provvedere ad affidare l' attuazione degli stessi ad organismi od enti di sua fiducia nelle forme consentite dalla legge. Art. 3 I progetti delle opere previste dall' articolo 1 della presente legge, approvati dagli enti interessati ai sensi della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, sono finanziati dalla Giunta regionale, sentita la seconda sezione del comitato tecnico consultivo regionale per l' urbanistica, l' assetto del territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge si rinvia alle disposizioni della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88. Art. 4 Per la realizzazione delle opere previste dal precedente articolo 1 e' autorizzata per il triennio 1986/ 1988 la spesa a fianco di ciascuna opera indicata espressa in miliardi di lire: a) condotta Torrimpietra - Santa Marinella - Civitavecchia 1986 7,5 1987 13,8 1988 17,0 Totale 38,0 b) condotta Mola Cavona - Ciampino - Frattocchie - Santa Palomba 1987 5,0 1988 6,0 Totale 11,0 c) condotta Tivoli - Guidonia - Mentana - Monterotondo 1986 2,5 1987 2,5 1988 3,5 Totale 8,5 d) centro EUR 1987 2,0 1988 2,5 Totale 4,5 Totale L. 1986 10,0 1987 23,0 1988 29,0 Totale 62,0 La Giunta regionale e' autorizzata a concedere contributi fino alla concorrenza delle somme indicate nel precedente comma con riferimento alle quote iscritte nei singoli esercizi finanziari. La spesa complessiva di L. 62.000 milioni, di cui L. 10.000 milioni per l' anno 1986, L. 23.000 milioni per l' anno 1987 e L. 29.000 milioni per l' anno 1988, si iscrive nel bilancio della Regione al capitolo che si istituira' con la seguente denominazione: << Contributi in conto capitale a favore dei comuni singoli od associati fino alla misura del 100 per cento della spesa occorrente per la realizzazione di opere acquedottistiche di rilevante importanza per la Regione >>. All' onere derivante dall' applicazione della presente legge nell' anno 1986, pari a L. 10.000 milioni, si fara' fronte, ai sensi dell' articolo 20, quarto e quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, mediante utilizzazione dello stanziamento di competenza iscritto al capitolo n. 29822 del bilancio annuale 1985 (fondo globale), elenco n. 4, lettera g), per l' intero importo di L. 9.000 milioni e lettera f), per il residuo di L. 1.000 milioni; agli oneri per gli anni 1987 e 1988, pari a L. 23.000 milioni nel 1987 e L. 29.000 milioni nel 1988, si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1986/ 1988, al capitolo n. 29822 << Fondo globale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi >>. All' iscrizione del predetto capitolo di spesa per l' anno 1986 ed alla conseguente variazione di bilancio si provvedera' con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale successivamente all' approvazione del bilancio regionale 1986. Art. 5 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note: (1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 febbraio 1986, n. 5 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |