[ Art. 1
1. L' articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 30, e' sostituito dal seguente: << omissis >>
Art. 2
1. L' articolo 2 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 30, viene cosi' modificato: a) al primo comma, dopo la parola <> viene soppressa la parola << triennali >> e dopo le parole << beni immobili >>, la parola << sono >> e' sostituita dalle parole << possono essere >>; b) al secondo comma, dopo le parole << procedure di riscossione coattiva >> vanno aggiunte le parole << sui beni acquisiti contrattualmente in garanzia >>.
Art. 3
1. L' articolo 3 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 30, e' sostituito dal seguente: << omissis >>.
Art. 4
1. Nel secondo comma dell' articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 30, l' indicazione << esercizio 1986 >> e' sostituita da << esercizio 1987 >>. 2. Il terzo comma dell' articolo 4 della predetta legge e' sostituito dal seguente: << omissis >>.] Note: (1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 30 dicembre 1987, n. 36
(2) Legge abrogata dal numero 47) dell'allegato B alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6
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