L.R. 24 Gennaio 1983, n. 5 |
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 settembre1982, n. 42, concernente: << Norme per la concessione di contributi per l' esercizio dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone e di cose di competenza regionale e locale >>.
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(Pubblicata nel B.U. 02 febbraio 1983, n. 3, S.O. n. 2) Art. 1 Il primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, e' sostituito dal seguente: << I servizi pubblici di trasporto collettivo di persone e di cose, ordinari di linea, per i quali e' ammessa la concessione dei contributi di esercizio di cui al precedente articolo 1, sono individuati per modi, categorie e tipi di trasporto come segue: TABELLA RISTRUTTURATA Modo di trasporto a) ad impianto fisso: a. 1) ferrovia; // a. 2) metropolitana: tipo a.2.1.) tradizionale; // tipo a. 2.2.) leggera; // a. 3) tramvia: tipo a. 3.1.) urbana; // tipo a. 3.2.) suburbana; // tipo a. 3.3.) extraurbana; // a. 4) filovia: tipo a. 4.1.) urbana; // tipo a. 4.2.) suburbana; // tipo a. 4.3.) extraurbana; // a. 5) a fune: tipo a. 5.1.) funicolare terrestre; // tipo a. 5.2.) funicolare aerea; // tipo a. 5.3.) ascensore; // a. 6) scala o nastro mobile. Modo di trasporto b) stradale: b. 1) autolinea: tipo b. 1.1.) urbana; // tipo b. 1.2.) suburbana; // tipo b. 1.3.) extraurbana. Modo di trasporto c) in acque interne o lagunari: c. 1) lacuale; // c. 2) fluviale o in canale lagunare >>. Art. 2 Il primo alinea della lettera a) del secondo comma dell' articolo 3 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, e' sostituito dal seguente: << a) bilancio o conto consuntivo dell' esercizio dei servizi di trasporto relativo all' anno precedente a quello di inoltro della domanda, approvato, ove prescritto, nelle forme di legge e redatto secondo lo schema di bilancio - tipo definito dal Ministro del tesoro ai sensi del quarto comma dell' articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, con allegata relazione tecnico - economica nella quale siano evidenziate le risultanze della gestione dell' esercizio del servizio pubblico di trasporto concernente l' anno precedente a quello di inoltro della domanda predetta >>. La lettera c) del secondo comma dell' articolo 3 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, e' sostituita dalla seguente: << c) tabella di raffronto tra i costi effettivi del servizio relativi all' anno precedente a quello di inoltro della domanda ed i costi economici standardizzati definiti dalla Regione per lo stesso anno. Il raffronto di cui sopra e' operato con riferimento a ciascuno dei modi, delle categorie e dei tipi di trasporto individuati al precedente articolo 2 >>. Art. 3 L' ultimo comma dell' articolo 7 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, e' sostituito dal seguente: << L' attestazione di cui al precedente comma e' prodotta: a) all' Amministrazione regionale, assessorato regionale ai trasporti, nel caso in cui l' erogazione dei contributi sia effettuata direttamente dalla Regione Lazio; b) all' ente locale interessato, nel caso in cui l' erogazione predetta sia effettuata per il tramite dello stesso ente locale >>. Art. 4 Dopo l' articolo 7 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, e' aggiunto il seguente: << Art. 7- bis. (Acconti sull' ammontare dei contributi) Nel caso in cui carenze di elementi di conoscenza e di valutazione non consentissero alla Giunta regionale di procedere, nei termini indicati e nei tempi tecnici occorrenti, alla definizione degli adempimenti di cui ai precedenti articoli 4 e 5, e' data facolta' alla stessa Giunta regionale di disporre, mediante proprie deliberazioni, la concessione di anticipazioni ai soggetti pubblici e privati interessati, a titolo di acconto e salvo eventuale conguaglio, sull' ammontare dei contributi di esercizio quale sara' annualmente determinato, per ciascuno dei citati soggetti, in applicazione della normativa di cui ai predetti articoli 4 e 5 della presente legge. Dette anticipazioni sono concesse allo scopo di assicurare agli enti locali e loro consorzi, alle aziende ed alle imprese esercenti i servizi pubblici di trasporto di cui alla presente legge, continuita' nei flussi finanziari necessari per la produzione dei servizi medesimi e sono commisurate, per ciascuna bimestralita', ai due dodicesimi dell' importo dei contributi corrisposti agli stessi soggetti pubblici e privati interessati, in applicazione della presente legge, nell' anno precedente a quello di riferimento. L' ammontare complessivo delle anticipazioni sopra indicate non potra', in ogni caso, superare, per ciascuna bimestralita', l' importo corrispondente ai due dodicesimi dello stanziamento attribuito alla Regione nell' anno di riferimento ai sensi dell' articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, ed iscritto nel bilancio di previsione della Regione stessa, per tale anno, ai fini della concessione dei contributi di cui alla presente legge. L' erogazione delle anticipazioni di cui al presente articolo e' disposta a favore degli enti locali per i servizi gestiti direttamente od indirettamente dagli enti locali medesimi o dai loro consorzi nonche' a favore degli altri soggetti pubblici o privati esercenti i servizi indicati al precedente articolo 2. Ai fini della liquidazione delle anticipazioni come sopra previste dal presente articolo si applicano le disposizioni recate dal precedente articolo 7 >>. Art. 5 L' intestazione dell' articolo 11 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, e' modificata come segue: << Art. 11 Norma transitoria per l' anno 1982 >> Art. 6 Dopo l' articolo 11 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, e' aggiunto il seguente: << Art. 11- bis. (Norma transitoria per l' anno 1983) Per le gestioni dei servizi pubblici di trasporto dell' anno 1983 ed in deroga a quanto stabilito dal precedente articolo 3, la domanda intesa ad ottenere la concessione, per lo stesso anno 1983, dei contributi previsti dal precedente articolo 1 deve essere inoltrata dai soggetti pubblici e privati aventi titolo alla concessione stessa entro e non oltre la data del 28 febbraio 1983. La domanda di cui al precedente comma, sottoscritta dal legale rappresentante dell' ente, azienda od impresa interessati, deve essere corredata dalla seguente documentazione, a completamento di quella gia' inoltrata in conformita' alle disposizioni di cui al precedente articolo 11: a) relazione nella quale siano descritti i provvedimenti di organizzazione e di ristrutturazione aziendale e di riordino dei servizi, adottati od in corso di adozione con l' obiettivo di conseguire maggior grado di efficienza e di produttivita' dei servizi stessi e concorrere, con l' incremento del rapporto tra i ricavi ed i costi dell' esercizio, all' equilibrio economico dei bilanci delle gestioni; b) relazione nella quale siano indicate, in via presuntiva, le percorrenze che, in costanza di parita' di servizio, saranno effettuate nell' anno 1983; c) bilancio o stato di previsione assestato, concernente l' esercizio dei servizi pubblici di trasporto per l' anno 1982, approvato, ove prescritto, nelle forme di legge. Per lo stesso anno 1983, gli adempimenti della Giunta regionale indicati ai precedenti articoli 4 e 5 sono definiti entro la data del 30 giugno 1983. Si applicano tutte le altre disposizioni previste dalla presente legge >>. Art. 7 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |