L.R. 21 Marzo 1987, n. 28 |
Costituzione di una commissione di indagine sullo stato e sulle prospettive degli interventi nel settore dell'assistenza nella Regione Lazio (1) (2) |
Art. 2 Ai fini dell' indagine di cui al precedente articolo e' costituita, entro trenta giorni dall' approvazione della presente legge, un' apposita commissione, nominata dal Presidente del Consiglio regionale e composta: a) dal Presidente della Commissione consiliare permanente alla sanita' ed all' assistenza sociale, che la presiede; b) da undici consiglieri regionali, scelti dal Presidente del Consiglio regionale, sentiti i capigruppo, di cui due con funzioni di vice presidente; c) l' assessore competente per materia partecipa di diritto a tutte le sedute della commissione nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 13 dello statuto regionale. Funge da segretario un funzionario del Consiglio regionale. Art. 3 Nello svolgimento della propria attivita', la commissione di indagine ha facolta' di richiedere alle province, ai comuni singoli ed associati, alle unita' sanitarie locali ed alle istituzioni pubbliche e private che erogano prestazioni assistenziali, che sono tenuti a fornirle, informazioni e documenti utili ai fini dell' indagine. Ha inoltre facolta' di consultare i funzionari delle unita' sanitarie locali e degli enti locali territoriali, nonche' delle IPAB (istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), per le materie di loro competenza. La commissione puo', altresi', avvalersi delle strutture della Regione, degli enti locali territoriali, delle unita' sanitarie locali, di supporti scientifici qualificati, nonche' della presenza del coordinatore del competente settore dei servizi sociali, dell' assessorato regionale agli enti locali. I cittadini, singolarmente od attraverso le formazioni ed organizzazioni sociali, collaborano all' attivita' della commissione riferendo alla stessa fatti e circostanze che possono interessate l' indagine. Art. 4 La commissione d' indagine dovra' presentare al Consiglio regionale la propria relazione entro dodici mesi dal suo insediamento. (3) Art. 5
(2) Legge abrogata dal numero 6) dell'allegato H alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |