L.R. 09 Febbraio 1987, n. 13 |
Contributi ai comuni sedi di istituti di prevenzione e pena per attivita' e progetti finalizzati a favorire la partecipazione della comunita' esterna alla risocializzazione dei detenuti (legge 26 luglio 1975, n. 354).(1)
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Omissis (2) Note: (1)Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione lazio 28 febbraio 1987, n.6 (2) Legge abrogata dall'articolo 68, comma 1, lettera l) della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38, con decorrenza, dalla data di entrata in vigore del primo piano socio-assistenziale adottato con deliberazione del Consiglio regionale il 1 dicembre 1999, n. 591 (BUR 10 febbraio 2000, n. 4, S.O. 1), ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, che si riporta integralmente: "3. I criteri e le modalità di finanziamento agli enti locali, i parametri e gli standards nonchè le procedure per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi fissati dalle leggi regionali di cui al comma 1 continuano tuttavia ad avere, rispettivamente, validità ed efficacia fino alla data di entrata in vigore del primo piano socio-assistenziale regionale e del regolamento previsto dall'articolo 58, comma 5." |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |