Istituzione del fondo per la liquidazione dell' indennita' di fine mandato dei consiglieri regionali (1)

Numero della legge: 4
Data: 7 gennaio 1987
Numero BUR: 3
Data BUR: 30/01/1987

L.R. 07 Gennaio 1987, n. 4
Istituzione del fondo per la liquidazione dell' indennita' di fine mandato dei consiglieri regionali (1)


Art. 1

(Istituzione del fondo per la liquidazione dell' indennita' di fine mandato dei consiglieri regionali )

Il fondo di solidarieta' tra i consiglieri della Regione Lazio previsto dall' articolo 8 della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42, e' soppresso. E' istituito il fondo per la liquidazione dell' indennita' di fine mandato dei consiglieri regionali. L' ufficio << Fondo di previdenza e solidarieta' dei consiglieri regionali >> viene sottratto dal VI settore di cui alla tabella << A >> della legge regionale 11 aprile 1985, n. 36 e viene iscritto nella stessa tabella fra gli uffici autonomi con la denominazione << Ufficio autonomo fondi di previdenza e per la liquidazione dell' indennita' di fine mandato dei consiglieri regionali >>.
Le attivita' e le passivita' costituenti il patrimonio del soppresso fondo di solidarieta' sono trasferite al fondo dell' indennita' di fine mandato.


Art. 2
(Comitato di amministrazione del fondo)

Il fondo e' amministrato da apposito comitato costituito dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, integrato da un componente per ciascun gruppo consiliare che non sia gia' rappresentato nello stesso Ufficio di Presidenza.
Il Consiglio regionale adottera' apposito regolamento per l' esercizio delle funzioni del comitato di amministrazione previste dalla presente legge. Per la liquidazione ed il pagamento dell' indennita' di fine mandato dei consiglieri regionali il comitato si avvale dell' ufficio << Fondi di previdenza e per la liquidazione dell' indennita' di fine mandato dei consiglieri regionali >>.


Art. 3
(Risorse del fondo)

Il fondo per la liquidazione dell' indennita' di fine mandato dei consiglieri regionali e' alimentato da:
a) contributi obbligatori dei consiglieri in carica nella misura del 4 per cento (2) dell' indennita' mensile lorda stabilita per i consiglieri stessi, in relazione alle funzioni di istituto espletate;
b) rendite di origine patrimoniale ed interessi sulle disponibilita' finanziarie del fondo;
c) eventuali donazioni od elargizioni;
d) finanziamenti a carico del bilancio regionale di importo pari alla somma occorrente per coprire le carenze del fondo quali emergano da apposita certificazione del comitato di amministrazione di cui al precedente articolo 2.


Art. 4
(Attribuzione dell' indennita' di fine mandato)

L' indennita' di fine mandato e' corrisposta ai consiglieri regionali non rieletti nella legislatura immediatamente successiva a quella in cui hanno esercitato il mandato, anche nel caso in cui non abbiano presentato la loro candidatura.
Tale indennita' spetta altresi' ai consiglieri regionali che cessino dalla carica nel corso della legislatura. L' indennita' viene altresi' attribuita agli aventi causa del consigliere in caso di decesso di quest' ultimo durante l' espletamento del mandato.
Nel caso di annullamento dell' elezione di un consigliere, questi ha diritto alla sola restituzione dei contributi versati in applicazione del precedente articolo 3.


Art. 5
(Misura dell' indennita')

La misura dell' indennita' di fine mandato e' pari all' ultima indennita' mensile lorda detratto il rimborso riconosciuto ai consiglieri regionali per spese di trasporto liquidate mensilmente ai consiglieri stessi, per ogni anno di mandato, fino ad un massimo di dieci mensilita'. La frazione di anno inferiore a sei mesi non viene computata; quella superiore a sei mesi viene equiparata ad un anno intero. L' indennita' da corrispondere al consigliere od al suo avente causa sara' decurtata di una quota pari ai contributi da versare per il completamento dell' anno. Il Consigliere che abbia gia' beneficiato della liquidazione dell' indennita' di fine mandato, nel caso di rielezione a legislatura non immediatamente successiva a quella per la quale ha avuto luogo la liquidazione, ha diritto alla corresponsione di un ulteriore indennita' di fine mandato fino alla concorrenza di dieci mensilita' comprese quelle gia' percepite.


Art. 6

(Spettanze dei consiglieri regionali non rieletti e successivamente subentrati)

Il consigliere regionale, al quale sia stata corrisposta l' indennita' di fine mandato od analogo premio in base a norme precedenti la presente legge, che assume la carica per un periodo non inferiore ad un anno nel corso della successiva legislatura, ha diritto alla liquidazione della differenza fra la misura dell' indennita' in vigore all' atto della riassunzione della carica e l' importo precedentemente liquidato.(3)


Art. 7
(Bilancio del fondo)

Il comitato di amministrazione approva con atti separati il bilancio di previsione ed il conto consuntivo delle spese del fondo per la liquidazione dell' indennita' di fine mandato dei consiglieri regionali. Per ciascun esercizio finanziario detti atti sono allegati come gestione speciale a quelli corrispondenti del Consiglio regionale.


Art. 8
(Abrogazione di norme precedenti)

Sono abrogati:
a) l' articolo 8 della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42;
b) l' articolo 2 della legge regionale 12 aprile 1979, n. 29;
c) l' articolo 1 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 51;
e comunque ogni disposizione in contrasto con la presente legge.


Art. 9 (4)
(Disposizioni finanziarie)


1. Agli oneri derivanti dal precedente art. 3, lettera d), si fara' fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo n. 26001 del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1986 e per gli esercizi seguenti.



Note:

(1) Legge pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 30 gennaio 1987, n. 3

(2) La misura dei contributi obbligatori è stata così modificata dall'articolo 2 della legge regionale 23 marzo 1990, n. 34

(3) Per l'interpretazione autentica vedi la legge regionale 18 febbraio 1989, n. 12

(4) Articolo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 17 gennaio 1992, n. 3

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.