L.R. 24 Giugno 2008, n. 9 |
Disposizioni in materia di prevenzione delle malattie dentarie (1)
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Art.1 (Finalità) 1. La Regione, nell’ambito dell’attività di promozione della salute e di prevenzione delle malattie assicurata dal servizio sanitario regionale, riconosce carattere prioritario alla prevenzione e alla cura precoce delle malattie dentarie. Art. 2 (Erogazione della prestazione di igiene orale) 1. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, le aziende unità sanitarie locali garantiscono, su base distrettuale, l’erogazione della prestazione sanitaria di igiene orale attraverso operatori abilitati, ai sensi della normativa statale, all’esercizio della professione di igienista dentale. 2. I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali adottano, nell’esercizio della loro autonomia organizzativa, gli atti gestionali necessari ad assicurare l’erogazione della prestazione sanitaria di cui al comma 1. 3. I direttori generali sostengono gli oneri economici derivanti dall’adozione degli atti gestionali di cui al comma 2 attraverso le quote del fondo sanitario regionale assegnate alle rispettive aziende unità sanitarie locali. Note: (1) Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 7 luglio 2008, n. 25 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |