L.R. 10 Agosto 1984, n. 47 |
Procedimento per l' autorizzazione ai piani delle aree dadestinare ad insediamenti produttivi. Modifica della legge regionale 5 settembre 1972, n. 8.
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(Pubblicata nel B.U. 30 agosto 1984, n. 24) Art. 1 L' autorizzazione di cui all' art. 27, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e' richiesta dal consiglio comunale con la deliberazione con la quale si perimetrano le aree destinate all' intervento previsto; ed e' concessa con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale all' artigianato, industria e commercio, preceduta da conforme parere dei competenti servizi dell' assessorato regionale all' urbanistica ed assetto del territorio, vistato dall' Assessore regionale ad essi preposto, entro il termine di trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende espresso favorevolmente. Il parere del comitato tecnico regionale per l' urbanistica e l' assetto del territorio, prima sezione, puo' essere richiesto solo ai sensi dell' art. 2, secondo comma, della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43. L' adozione e l' approvazione dei piani delle aree destinate ad investimenti produttivi, segue con deliberazione del consiglio comunale ai sensi dell' art. 7 della legge regionale 18 giugno 1975, n. 74, come modificato dall' art. 44 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 35. Art. 2 E' abrogata la lettera d) dell' art. 3 della legge regionale 5 settembre 1972, n. 8, ed ogni altra norma regionale incompatibile con la presente legge. Art. 3 L' Assessore regionale all' artigianato, industria e commercio comunica, di volta in volta, alle competenti Commissioni consiliari permanenti le autorizzazioni di cui alla presente legge. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |