Variazioni al bilancio regionale per l' anno finanziario 1980.

Numero della legge: 9
Data: 28 gennaio 1980
Numero BUR: 3
Data BUR: 02/02/1980

L.R. 28 Gennaio 1980, n. 9
Variazioni al bilancio regionale per l' anno finanziario 1980.






Art. 1


Nello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni (importi in milioni di lire):
1; cap. 01997: Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi (di nuova istituzione). competenza: + 100
2; cap. 03131: Contributi alle cooperative artigiane di garanzia ecc. competenza: + 2.000 Cassa: + 2.000
3; cap. 03161: Interventi per favorire il potenziamento di forme associative ecc. competenza: + 1.000 Cassa: + 1.000
4; cap. 03172: Fondo di garanzia per crediti ecc. competenza: + 250 Cassa: + 250
5; cap. 03251: Contributi in c/ capitale ad imprese artigiane ecc. competenza: + 2.600 Cassa: + 2.600 6; cap. 04951: Integrazione della denominazione << Interventi a favore di aziende commerciali, artigiane ed alberghiere danneggiate in occasione di eventi straordinari >> ( LR 3 aprile 1978, n. 8).
7; cap. 05051: Contributi a favore ecc. competenza: + 300 Cassa: + 300
8; cap. 05061: Contributi a favore ecc. competenza: + 200 Cassa: + 200
9; cap. 05251: Contributi in c / capitale ecc. competenza: + 1.600 Cassa: + 1.600
10; cap. 05301: Contributi ai comuni, ecc. competenza: + 450 Cassa + 450
11; cap. 05997: Fondo globale ecc. competenza: - 3.100
12; cap. 06921: Provvidenze in favore delle popolazioni di alcuni comuni dell' alto Reatino colpiti dal terremoto del 19 settembre 1979( LLRR 17 novembre 1979, n. 87 e n. 88) competenza: + 3.000 Cassa + 3.000
13; cap. 06997: Corrispondente al capitolo n. 206099 del bilancio 1979: Fondo globale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi. competenza: + 9.500
14; cap. 08001: (modifica della denominazione) Assegnazione ai comuni a seguito del trasferimento delle funzioni in materia di assistenza pubblica e scolastica, ai sensi del DPR 24 luglio 1977, n. 616. competenza: + 15.772 Cassa: + 15.772
15; cap. 08401: Spese per programmi di ricerca ecc.( LR 4 luglio 1979, n. 51). competenza: + 50 Cassa: + 50
16; cap. 08402: Contributi relativi a programmi ecc.( LR 4 luglio 1979, n. 51). competenza: + 100 Cassa: + 100
17; cap. 08403: Contributi relativi alla costruzione ecc.( LR 4 luglio 1979, n. 51). competenza: + 650 Cassa + 650
18; cap. 09997: Fondo globale ecc. competenza: + 200
19; cap. 12301: Contributo straordinario alle comunita' montane ecc. competenza: + 500 Cassa: + 500
20; cap. 14997: Fondo globale ecc. competenza: + 600
21; cap. 15997: (di nuova istituzione) Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi. competenza: + 1.000
22; cap. 17997: (corrispondente al capitolo n. 318599 del 1979) Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi. competenza: + 3.000
23; cap. 18801: Contributo al consorzio ecc. competenza: + 380 Cassa: + 380
24; cap. 19997: (di nuova istituzione) Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi. competenza: + 600
25; cap. 21001: Interventi per attivita' di assistenza ecc. competenza: - 10.000 Cassa: - 10.000
26; cap. 23851: Aggiunta alla denominazione << LR 22 settembre 1978, n. 58 >>
27; cap. 23996: Corrispondente al capitolo n. 421552 del 1979: << Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi >>. competenza: + 6.000
28; cap. 28021: Fondo di riserva da utilizzarsi ecc. Cassa: - 18.852
29; cap. 28102: Fondo globale ecc. competenza: - 36.752



Art. 2


Ai sottoelencati capitoli del bilancio 1980 sono applicate le note a fianco di ciascuno indicate:
capitolo n. 01997 - ad integrazione dei fondi occorrenti per il finanziamento del progetto << Sviluppo della Sabina >>; capitolo n. 02997 - per interventi nel settore energetico (fonti alternative di energia ed utilizzazione del metano algerino);
capitolo n. 05997 - di cui: L. 650.000.000 per il turismo sociale, L. 300.000.000 per l' agriturismo e L. 50.000.000 per la valorizzazione turistica delle Grotte di Pastena;
capitolo n. 06997 - di cui: L. 5.000.000.000 per recupero del patrimonio edilizio esistente secondo i criteri di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 e L. 3.000.000.000 per la concessione di contributi aggiuntivi sui mutui a favore degli acquirenti di alloggi, titolati di redditi inferiori a L. 6.000.000 annui o a L. 8.000.000 annui, rispettivamente, per le agevolazioni ex articolo 41 legge n. 457 del 1978 e legge n. 166 del 1975 e L. 1.500.000.000 per rifinanziamento degli interventi a favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Viterbo colpiti dal terremoto del 1971, con particolare riferimento al comune di Tuscania;
capitolo n. 09997 - di cui: L. 200.000.000 per contributi alla realizzazione del centro intermodale di Orte e L. 30.000.000.000 per acquisto autobus, attrezzature ed impianti per i trasporti pubblici del Lazio;
capitolo n. 14997 - per l' istituzione ed il funzionamento di parchi regionali;
capitolo n. 15997 - di cui: L. 800.000.000 per impianti di stabulazione e L. 200.000.000 per la ripopolazione vivai acque interne;
capitolo n. 17997 - per contributi in annualita' per impianti di smaltimento rifiuti solidi urbani;
capitolo n. 19997 - per la valorizzazione industriale e turistica di sorgenti termali nel Lazio; capitolo n. 23996 - di cui: L. 5.000.000.000 per interventi di promozione culturale e sociale nel Lazio, con particolare riguardo ai giovani


Art. 3


Il bilancio pluriennale 1980/ 1982 e' aggiornato con le seguenti variazioni:
Entrata:
capitolo n. 0203 1981 + 18.000.000.000 1982 + 20.000.000.000 Spesa:
capitolo n. 12301 1981 + 1.500.000.000
capitolo n. 14997 1981 + 500.000.000 1982 + 500.000.000
capitolo n. 17997 1981 + 6.000.000.000 1982 + 6.000.000.000
capitolo n. 28102 1981 + 10.000.000.000 1982 + 13.500.000.000 Il bilancio pluriennale, nonche' i prospetti e gli allegati al bilancio regionale si intendono aggiornati in conformita' alle variazioni introdotte con la presente legge.


Art. 4


La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.