Contributi ai comuni del Lazio per l' acquisto, la ristrutturazione, la locazione ed il funzionamento degli uffici di conciliazione e per l' aggiornamento dei giudici conciliatori e vice conciliatori.(1)

Numero della legge: 41
Data: 20 luglio 1988
Numero BUR: 22
Data BUR: 10/08/1988

L.R. 20 Luglio 1988, n. 41
Contributi ai comuni del Lazio per l' acquisto, la ristrutturazione, la locazione ed il funzionamento degli uffici di conciliazione e per l' aggiornamento dei giudici conciliatori e vice conciliatori.(1)


Art. 1

La Regione, al fine di concorrere alle spese di competenza comunale per l' amministrazione della giustizia, eroga contributi ai comuni diretti ad acquisire, ammodernare e ristrutturare beni immobili da destinare a sedi degli uffici di conciliazione.


Art. 2

La Regione, per le finalita' di cui al precedente articolo, concede ai comuni contributi in conto capitale rivolti:
a) all' acquisto di immobili da destinare a sedi degli uffici di conciliazione;
b) alla ristrutturazione ed all' ammodernamento delle attuali sedi di proprieta' comunale;
c) alla locazione, all' ordinaria ed alla straordinaria manutenzione di locali condotti in locazione, con contratto almeno decennale, da destinare a sedi di uffici di conciliazione;
d) all' arredamento ed agli eventuali servizi di supporto necessari al funzionamento degli uffici di conciliazione.
I contributi di cui alle precedenti lettere a) e b) sono ammessi fino alla copertura di L. 100.000.000 per comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti; fino alla copertura di L. 150.000.000 per comuni con popolazione da 5.001 abitanti a 20.000 abitanti; fino a L. 200.000.000 per comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.
I contributi di cui alla precedente lettera c) sono concessi in misura pari al 50 per cento dell' ammontare dei contributi previsti al precedente secondo comma.
Per l' acquisto degli arredi necessari all' effettiva funzionalita' degli uffici di conciliazione nonche' per l' acquisto, l' installazione ed il funzionamento dei servizi di supporto, sono concessi contributi di L. 10.000.000 per comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti; di L. 15.000.000 per comuni con popolazione da 5.001 abitanti a 20.000 abitanti; di L. 20.000.000 per comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.


Art. 3

I comuni, per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dal precedente articolo 2, fanno pervenire al competente assessorato regionale, entro e non oltre il 30 ottobre di ciascun anno, apposita istanza corredata dalla documentazione necessaria a dimostrare l' immediata esperibilita' del contributo richiesto ed in particolare:
a) copia del contratto preliminare d' acquisto per la concessione del contributo di cui al precedente articolo 2, lettera a);
b) progetto tecnico esecutivo dei lavori e delle opere di ammodernamento e di ristrutturazione per la concessione del contributo di cui al precedente articolo 2, lettera b);
c) copia del contratto di locazione con durata almeno decennale e progetto tecnico esecutivo per i lavori di ordinaria e/ o straordinaria manutenzione;
d) l' elenco degli arredi necessari per l' effettivo funzionamento degli uffici di conciliazione con i relativi preventivi di spesa comprensivi anche delle somme, eventualmente necessarie, per l' acquisto e l' installazione dei servizi di supporto richiesti.


Art. 4

Il Consiglio regionale, sentita la Presidenza della Corte d' appello di Roma, in ordine alle caratteristiche tecnico - funzionali delle sedi degli uffici di conciliazione, stabilisce i criteri e le priorita' da seguire nella redazione del piano annuale di riparto dei contributi di cui sopra entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio per l' esercizio dell' anno di competenza.
La Giunta regionale verificata la regolarita' delle domande e dell' istruttoria espletata, sulla base dei criteri e delle priorita' definiti dal Consiglio regionale, assegna i contributi ai comuni e li eroga con le modalita' e con i tempi previsti dall' articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, dandone comunicazione alla Commissione consiliare speciale << Lotta alla criminalita' e contro il traffico della droga e problemi carcerari >>.


Art. 5

La Regione concorre alle spese necessarie alla preparazione ed all' aggiornamento dei conciliatori e vice conciliatori partecipanti ai corsi appositamente organizzati dai tribunali del distretto della Corte d' appello di Roma.
A tal fine gli interessati, a conclusione dei corsi, fanno pervenire al competente assessorato regionale, l' istanza di rimborso delle spese sostenute, tramite il comune sede dell' ufficio di conciliazione.
Ai conciliatori e vice conciliatori viene corrisposto un rimborso spese pari al trattamento di missione previsto per i funzionari regionali appartenenti alla massima qualifica funzionale dirigenziale della Regione.
In caso di documentata necessita' la Regione puo' concedere contributi per il rimborso delle spese ai docenti dei corsi.


Art. 6

La Regione, annualmente, con la legge di bilancio, determina l' ammontare delle spese da destinare alle finalita' di cui alla presente legge.
A tale scopo istituisce i sottoindicati capitoli nel bilancio regionale per l' anno 1987:
capitolo n. 14127 << Contributi ai comuni del Lazio per l' acquisto e la ristrutturazione dei locali da destinare ad uffici di conciliazione (articolo 2, primo comma, lettere a) e b) >> L. 100.000.000;
capitolo n. 14128 << Contributi ai comuni del Lazio per la locazione dei locali, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali in locazione, l' arredamento e gli eventuali servizi di supporto per il funzionamento degli uffici di conciliazione (articolo 2, primo comma, lettere c) e d) >> L. 90.000.000;
capitolo n. 14129 << Contributi ai comuni del Lazio nelle spese per la preparazione e l' aggiornamento dei giudici conciliatori e vice conciliatori e per l' organizzazione e lo svolgimento dei relativi corsi (articolo 5) >> L. 10.000.000.
Alla copertura dell' onere complessivo di L. 200.000.000, si fa fronte mediante riduzione per competenza e cassa dello stanziamento del capitolo n. 27206 << Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell' amministrazione regionale relativi al personale regionale >> del medesimo bilancio.



Note:

(1) Legge pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 agosto 1988, n. 22

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.