L.R. 10 Settembre 1998, n. 41 |
MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DAL CONSIGLIOREGIONALE NELLA SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1998 CONCERNENTE:"ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI REGIONALI E LOCALI IN MATERIA DIPOLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO".
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S.O. n.3 Art. 1 (Modifica all'art. 6) 1. Dopo il comma 4 dell'art. 6 e' inserito il seguente: "5. In sede regionale e' altresi' svolto il confronto previsto dal comma 5 dell'art. 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80, relativamente alle eccedenze di personale e mobilita' collettiva delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle statali anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici nazionali.". Art. 2 (Modifica all'art. 7) 1. Alla lettera c), del comma 2, dell'art. 7 sono soppresse le seguenti parole: "di cui uno in rappresentanza del settore della cooperazione". Art. 3 (Modifica all'art. 10) 1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'art. 10 e' inserita la seguente: "d bis) formare e gestire, in collaborazione con le province, l'elenco del personale in disponibilita' delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle statali anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici nazionali, ai sensi del comma 3 dell'art. 35 bis del d.lgs. 29/1993, come modificato dal d.lgs. 80/1998.". Art. 4 (Modifica all'art. 19) 1. Dopo il comma 1 dell'art. 19 e' inserito il seguente: "1 bis. Sono attribuite alle province, in collaborazione con l'Agenzia Lazio Lavoro, le funzioni di formazione e gestione dell'elenco del personale in disponibilita' di cui al comma 3 dell'art. 35 bis del d.lgs. 29/1993 come modificato dal d.lgs.80/1998. Le province provvedono alla riqualificazione professionale ed alla ricollocazione in altre amministrazioni del personale iscritto nel medesimo elenco nonche', ai sensi del comma 2 del citato articolo, anche del personale iscritto nell'elenco ivi previsto.". 2. Al comma 2 dell'art. 19, le parole: "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1 ed 1 bis". Art. 5 (Dichiarazione d'urgenza) 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |