| L.R. 10 Giugno 1988, n. 33 |
| Norme per consentire il definitivo recupero ad attivita' lavorativa del personale assunto ai sensi della legge 1 giugno1977, n. 285, non inquadrabile ai sensi della legge 16 maggio1984, n. 138, per carenza dei requisiti di accesso al pubblico impiego (1) (2) |
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[ Art. 1 1. La Regione, al fine di consentire il definitivo recupero ad attivita' lavorative del personale assunto dagli enti locali per la realizzazione di progetti di utilita' sociale predisposti in attuazione della legge 1o giugno 1977, n. 285, per il quale non e' possibile l' inquadramento nei ruoli ai sensi della legge 16 maggio 1984, n. 138, per carenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l' accesso al pubblico impiego, interviene per favorire l' attuazione di progetti per opere e servizi di pubblica utilita', nelle materie di competenza regionale, da parte degli enti locali medesimi, da realizzare con l' utilizzazione del predetto personale attraverso contratti d' opera stipulati ai sensi dell' articolo 2222 del codice civile ovvero convenzioni con cooperative costituite tra gli stessi soggetti. Art. 2 1. L' intervento regionale di cui al precedente articolo si sostanzia in un contributo in favore dell' ente locale proponente pari al 70 per cento della spesa prevista per la realizzazione del progetto. 2. Al fine di ottenere il contributo di cui al recedente comma gli enti locali interessati sottopongono i progetti, unitamente ad una relazione tecnico - finanziaria, all' assessorato regionale competente in materia di problemi del lavoro, che provvede alla relativa istruttoria. 3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva i progetti e determina l' entita' del contributo, nonche' le modalita' ed i tempi di erogazione. 4. Per ciascuna iniziativa realizzata con i contributi di cui alla presente legge, l' ente beneficiario presenta apposita rendiconto finale sull' utilizzazione delle somme ottenute. Art. 3
(2) Legge abrogata dal numero 11) dell'allegato G alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |