L.R. 23 Febbraio 1988, n. 12 |
Interventi straordinari relativi all' alluvione del viterbese verificatasi nell' ottobre 1987.
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(Pubblicata nel B.U. 10 marzo 1988, n. 7) Art. 1 1. Per i prestiti eccezionali e straordinari annuali o quinquennali che ciascun agricoltore, singolo od associato otterra', a seguito dell' alluvione del 22, 29 e 30 ottobre 1987 che ha colpito il viterbese, limitatamente ai comuni ricadenti in zone delimitate con decreto del Presidente della Giunta regionale, la Regione concede un contributo sugli interessi pari al 6,5 per cento. 2. Il contributo e' concesso nei limiti di un importo massimo di L. 4 milioni per ettaro/ coltura e non e' cumulabile con analoghi provvedimenti. 3. Le domande per le richieste del contributo di cui alla presente legge devono essere presentate al settore decentrato per l' agricoltura entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, settore che rilascera' il relativo nulla osta. Art. 2 1. Tali prestiti saranno garantiti dall' ERSAL (ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio) che e' autorizzato a prestare fidejussione a favore di agricoltori singoli o di organizzazioni cooperative e loro consorzi. Art. 3 1. Per le concessioni delle agevolazioni di cui alla presente legge e' autorizzata, per l' anno 1988, la spesa di L. 8.000 milioni da imputare sul capitolo di bilancio n. 11781 di nuova istituzione cosi' denominato: << Interventi straordinari relativi all' alluvione del viterbese verificatasi nell' ottobre 1987 >>. 2. Alla copertura si provvede mediante aumento del capitolo delle entrate n. 04101 previsto nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1988 (proposta di legge regionale n. 537 del 14 dicembre 1987). 3. All' onere derivante dal predetto incremento si provvede con ricorso al credito mediante integrazione dei capitolo n. 30114 e n. 30999 del bilancio di previsione 1988 (proposta di legge regionale n. 537 del 1987) rispettivamente di L. 150 milioni e L. 350 milioni con prelievo di importo complessivo di L. 500 milioni dal capitolo n. 31001. Art. 4 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |