Rendiconto generale per l' esercizio finanziario 1980 della Regione Lazio.

Numero della legge: 18
Data: 5 maggio 1982
Numero BUR: 15
Data BUR: 29/05/1982

L.R. 05 Maggio 1982, n. 18
Rendiconto generale per l' esercizio finanziario 1980 della Regione Lazio.

(Pubblicata nel B.U. 29 maggio 1982, n. 15, S.O. n. 1)



Art. 1

Il capitolo n. 27043 del bilancio di previsione della spesa dell' anno finanziario 1980, indicato all' art. 2 della legge regionale 8 febbraio 1980, n. 14, deve essere rettificato in capitolo n. 207043.


Art. 2

La disposizione contenuta nell' art. 8 della legge regionale 17 gennaio 1981, n. 4, e' estesa al capitolo n. 05101 inserito nella tabella B allegata alla legge medesima.


Art. 3

Il capitolo del 1979 corrispondente al capitolo n. 23996 incluso nella tabella di cui all' art. 1 della legge 28 gennaio 1980 n. 9, risulta essere il n. 421550 del 1979 anziche' il n. 421552 come indicato nella legge medesima.


Art. 4

La variazione in aumento apportata dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 547 del 15 aprile 1980 al capitolo di spesa n. 08592 e' di L. 848.119.029 anziche' L. 848.119.028.


Art. 5

La variazione di L. 4.500.000.000 disposta dalla legge regionale 14 giugno 1980, n. 56 a favore del capitolo n. 25211 e in diminuzione del capitolo n. 28001 e' operante limitatamente alla sola competenza.


Art. 6

La somma di L. 2.000.000.000, iscritta a favore dello stanziamento di cassa del capitolo n. 21301 con delibera consiliare n. 926 pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 28 del 10 ottobre 1980, viene rettificata in L. 2.500.000.000.
Trattandosi di errore di trascrizione, il totale delle variazioni della predetta deliberazione rimane invariato.


Art. 7

Le variazioni disposte dall' art. 8 della legge regionale 17 gennaio 1981, n. 5, concernente l' attuazione del diritto allo studio universitario, non sono operanti mancando la copertura finanziaria al capitolo n. 21997 del bilancio 1980.


Art. 8

Allo scopo di contenere le variazioni agli stanziamenti di bilancio entro le effettive disponibilita' accantonate nei capitoli concernenti i fondi globali dell' assistenza sanitaria, la variazione di L. 76.876.709.000 disposta dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 2189 del 22 dicembre 1980 a favore del capitolo n. 07001 viene ridotta a L. 75.876.709.000 per lo stanziamento di competenza e a L. 70.876.709.000 per lo stanziamento di cassa.


Art. 9

Al finanziamento degli impegni dell' importo di lire 19.605.000, assunti nel 1980 a carico del capitolo n. 25251 e rimasti senza copertura finanziaria per effetto dell' applicazione di quanto disposto dall' art. 3 della legge regionale 6 dicembre 1980, n. 93, si provvede mediante storno di analogo importo, per competenza e cassa, dal capitolo n. 28001 al capitolo n. 25251 predetto.


Art. 10

Il bilancio 1980 citato al 2° comma della legge regionale 20 marzo 1981, n. 14, concernente il rendiconto generale per il 1979, va rettificato in << Bilancio 1979 >>.


Art. 11

Alla copertura della differenza di L. 1.000.000.000 risultante tra gli importi di competenza della tabella A << Entrate >> e della tabella B << Spesa >>, approvate con gli articoli 1 e 2 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 48, si provvede mediante riduzione di pari importo della competenza del capitolo n. 28102 del bilancio 1980.


Art. 12

La somma di L. 78.266.920, attribuita quale residuo passivo al capitolo n. 25611 con il bilancio 1980 e con il successivo assestamento, per effetto della ripartizione del capitolo di provenienza n. 528011 del 1979 nei capitoli n. 25611 e n. 25612 del 1980 viene anche essa ripartita e attribuita quanto a L. 17.769.320 al capitolo n. 25611 e L. 60.497.600 al capitolo n. 25612.


Art. 13

La somma di L. 250.000.000 attribuita con legge regionale n. 4 del 1981 alla cassa del capitolo di entrata senza numero, posto dopo il capitolo n. 1320 e denominato << Assegnazione di fondi per assistenza sanitaria protesica e specifica a favore dei mutilati ed invalidi di cui all' art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonche' dei sordomuti e ciechi civili >>, va intesa attribuita alla cassa del capitolo n. 1321, istituito con legge regionale n. 48 del 1980 denominato << Assegnazione di fondi pari al 50% dei miglioramenti economici a favore del personale dipendente dalle imprese, con sede nel Lazio, esercenti autolinee ordinarie in concessione di interesse regionale ad eccezione di quelle contemplate dalle disposizioni di cui al decreto legge 29 febbraio 1980, n. 35 >>.


Art. 14

La variazione di competenza e di cassa di L. 800.000.000 disposta dalla legge regionale 17 giugno 1980, n. 69, a favore del capitolo n. 01002 mediante prelevamento dai capitoli n. 17997 e n. 28104 e' operante limitatamente alla sola competenza.


Art. 15

I residui passivi stabiliti dalla legge regionale 20 marzo 1981, n. 14, per i sottoindicati capitoli di spesa, vengono rideterminati nelle somme a fianco di ciascuno indicate, per effetto di ulteriori impegni assunti nella competenza dell' esercizio finanziario 1979:
- Cap. n. 06911 L. 184.265.291 (+ L. 4.199.505) - Cap. n. 18101 L. 501.241.952 (+ L. 126.233.254) - Cap. n. 25271 L. 1.030.601.428 (+ L. 397.751.630) - Cap. n. 29101 L. 12.296.655 (+ L. 1.930.820) Conseguentemente l' avanzo di amministrazione incluso nello stato di previsione dell' entrata del bilancio 1980 e lo stanziamento attribuito al capitolo n. 28102 dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio sono ridotti di L. 530.115.209.


Art. 16

Le variazioni di bilancio conseguenti al trasferimento degli impegni di cui al primo comma dell' art. 9 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 48, concernono la sola competenza.
I pagamenti effettuati nel corso del 1980 in conto residui passivi a valere sullo stanziamento di cassa dei capitoli n. 18995 (L. 940.295) e n. 25995 (L. 2.951.755) sono trasferiti a carico del capitolo n. 28201.


Art. 17

I pagamenti effettuati in conto residui passivi a valere sullo stanziamento di cassa dei capitoli n. 03996 (L. 168.710.495), n. 09996 (L. 882.774.910) e n. 18996 (L. 571.998.490) sono trasferiti a carico del capitolo n. 28211.


Art. 18

I pagamenti effettuati in conto competenza a valere sullo stanziamento di cassa del capitolo n. 28201 (L. 194.870.610) sono trasferiti quanto a L. 179.768.050 a carico del capitolo n. 24994; quanto a L. 1.972.125 a carico del capitolo n. 03995; quanto a L. 1.121.600 a carico del capitolo n. 18995 e quanto a L. 12.008.835 a carico del capitolo n. 25995.


Art. 19

I pagamenti effettuati in conto competenza a valere sullo stanziamento di cassa del capitolo n. 28211 (L. 1.735.291.254) sono trasferiti quanto L. 34.194.827 a carico del capitolo n. 03996; quanto a L. 984.781.858 a carico del capitolo n. 09996; quanto a L. 564.011.189 a carico del capitolo n. 18996 e quanto a L. 152.303.380 a carico del capitolo n. 24995.


Art. 20

Conseguentemente al trasferimento dei residui passivi disposto dall' art. 4, 2° comma della legge regionale 17 gennaio 1981, n. 4, gli stanziamenti di cassa iscritti ai capitoli n. 01104 (L. 150.000.000) e n. 01386 (L. 90.000.000) sono trasferiti rispettivamente ai capitoli nn. 01103 e 01389.


Art. 21

Conseguentemente al trasferimento al capitolo n. 08100 dei residui passivi, ai sensi dell' art. 4 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 48, gli stanziamenti di cassa iscritti ai capitoli n. 08101 (L. 1.200.000.000), n. 08141 (L. 100.000.000), n. 08301 (L. 200.000.000) sono trasferiti al predetto capitolo n. 08100.


Art. 22

L' entrata di L. 10.507.467, realizzata a favore del capitolo di entrata n. 5102 per trasferimento da parte del Ministero del tesoro di altrettante somme maturate da personale dipendente trasferito alla Regione Lazio a titolo di indennita' di anzianita', viene stornata a favore del capitolo n. 5103.


Art. 23

E' approvato il rendiconto generale della Regione Lazio per l' anno finanziario 1980 ed il relativo avanzo di amministrazione, le cui risultanze sono riportate nella presente legge.


Art. 24

E' approvata l' eccedenza degli impegni rispetto alle previsioni, a carico dei capitoli di spesa numeri 29001, 29201, 29301, 29401, 29601, 29651, in relazione all' eccedenza di accertamento, rispetto alle previsioni, dei corrispondenti capitoli di entrata numeri 5101, 5104, 5110, 5142, 5191, 5103.


Art. 25

Le entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali e di quote di esso devolute alla Regione, le entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, anche in rapporto all' esercizio di funzioni delegate alla Regione, le entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali, le entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e rimborso di crediti, le entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie, le entrate per contabilita' speciali, accertate nell' esercizio finanziario 1980 per la competenza dell' esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo in: L. 4.570.918.949.750 delle quali furono riscosse L. 3.981.542.237.767 e rimangono da riscuotere L. 589.376.711.983


Art. 26

Le spese per l' allargamento e diffusione delle basi produttive, le spese per la riqualificazione del terziario e dei servizi, le spese per la cultura, la scuola ed il lavoro, le spese per la organizzazione dell' azione e delle strutture regionali, nonche' quelle per le contabilita' speciali, impegnate nell' esercizio finanziario 1980 per la competenza dell' esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo in: L. 4.633.775.228.603 delle quali furono pagate L. 4.126.523.931.554 e rimangono da pagare L. 507.251.297.049


Art. 27

Il riepilogo delle entrate accertate e delle spese impegnate sulla competenza dell' esercizio finanziario 1980 risulta stabilito dal rendiconto consuntivo come segue:
entrate complessive accertate L. 4.570.918.949.750 spese complessive impegnate L. 4.633.775.228.603 Differenza (-) L. 62.856.278.853


Art. 28

I residui attivi degli esercizi finanziari 1979 e precedenti risultano stabiliti nei rispettivi rendiconti per complessive: L. 811.977.266.597
di cui:
- riscossi durante l' esercizio finanziario 1980 L. 514.153.846.393
- eliminati per insussistenza L. 45.225.703.182
- in aumento per rettifiche di accertamento L. 1.440.000
- restano da riscuotere al 31 dicembre 1980 L. 252.599.157.022


Art. 29

I residui passivi degli esercizi finanziari 1979 e precedenti, rideterminati per gli effetti dell' art. 15 della presente legge, risultano stabiliti nei rispettivi rendiconti per complessive: L. 821.333.044.341
di cui:
- pagati durante l' esercizio finanziario 1980 L. 426.222.839.379
- eliminati in sede di riaccertamento durante l' esercizio finanziario 1980 e per perenzione L. 148.206.430.951
- restano da pagare al 31 dicembre 1980 L. 246.903.774.011


Art. 30

I residui attivi alla chiusura dell' esercizio finanziario 1980 sono stabiliti, come risulta dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:
- somme rimaste da riscuotere sui residui attivi degli esercizi finanziari 1979 e precedenti (art. 28) L. 252.599.157.022
- somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell' esercizio finanziario (art. 25) L. 589.376.711.983
Totale residui attivi al 31 dicembre 1980 L. 841.975.869.005


Art. 31

I residui passivi alla chiusura dell' esercizio finanziario 1980 sono stabiliti, come risulta dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:
- somme rimaste da pagare sui residui passivi degli esercizi finanziari 1979 e precedenti (art. 29) L. 246.903.774.011
- somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell' esercizio finanziario 1980 (art. 26) L. 507.251.297.049
Totale residui passivi al 31 dicembre
1980 L. 754.155.071.060


Art. 32

Per il recepimento nel presente rendiconto degli oneri conseguenti all' avvenuta esecuzione presso la Tesoreria della Regione Lazio di ordinanze emesse dall' autorita' giudiziaria a carico delle disponibilita' di cassa, per complessive L. 711.932.552 a favore di terzi, e per la conseguente necessaria parificazione delle risultanze contabili con il conto di cassa degli istituti tesorieri, e' autorizzata l' iscrizione della predetta somma nel conto finanziario dell' esercizio in parola in aggiunta agli impegni ed ai pagamenti derivanti dalla gestione del bilancio 1980.


Art. 33

L' avanzo di cassa alla chiusura dell' esercizio finanziario 1980 e' stabilito in L. 22.374.215.488 in base alle seguenti risultanze:
- avanzo di cassa al 31 dicembre
1979 L. 80.136.834.813 (+)
- riscossioni dell' esercizio finanziario 1980:
a) in conto competenza
(art. 25) L. 3.981.542.237.767 (+)
b) in conto residui attivi
(art. 28) L. 514.153.846.393 (+)
- pagamenti dell' esercizio finanziario 1980:
a) in conto competenza
(art. 26) L. 4.126.523.931.554 (-)
b) in conto residui passivi
(art. 29) L. 426.222.839.379 (-)
- ordinanze autorita' giudiziaria
(art. 32) L. 711.932.552 (-)
Avanzo di cassa al 31 dicembre
1980 L. 22.374.215.488 (+)


Art. 34

L' avanzo finanziario alla chiusura dell' esercizio finanziario 1980 e' stabilito in L. 110.195.013.433 in base alle seguenti risultanze:
- avanzo di cassa al 31 dicembre
1980 (art. 33) L. 22.374.215.488 (+)
- residui attivi al 31 dicembre
1980 (art. 30) L. 841.975.869.005 (+)
- residui passivi al 31 dicembre
1980 (art. 31) L. 754.155.071.060 (-)
Avanzo finanziario al 31 dicembre
1980 L. 110.195.013.433 (+)


Art. 35

L' avanzo di amministrazione alla chiusura dell' esercizio finanziario 1980 e' stabilito in L. 110.195.013.433, di cui L. 102.175.013.433 disponibili per il bilancio 1981, in base alle seguenti risultanze:
- differenza di cui all' art. 27 della presente legge tra le entrate e le spese complessive di competenza dell' esercizio finanziario 1980 L. 62.856.278.853 (-)
- avanzo di amministrazione dell' esercizio finanziario 1979 (legge regionale 20 marzo 1981, n. 14 modificato dall' art. 15 della presente legge) L. 57.406.057.069 (+)
- somma accantonata al 31 dicembre 1979 per essere utilizzata per il finanziamento di leggi ai sensi dell' art. 16, 3° comma della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 L. 13.375.000.000 (+)
- eliminazione nell' esercizio finanziario 1980 di residui passivi lasciati dagli esercizi finanziari 1979 e precedenti (art. 10) L. 148.206.430.951 (+)
- eliminazione nell' esercizio finanziario 1980 di residui attivi lasciati dagli esercizi finanziari 1979 e precedenti (art. 28) L. 45.225.703.182 (-)
- aumento dei residui attivi per rettifiche di accertamenti L. 1.440.000 (+)
- ordinanze autorita' giudiziaria (art. 32) L. 711.932.552 (-)
Avanzo di amministrazione L. 110.195.013.433 (+) - somma accantonata ai sensi dell' art. 16, 3° comma della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 per essere utilizzata per il finanziamento di leggi regionali in corso di perfezionamento
alla data del 31 dicembre 1980 L. 8.020.000.000 (-)
Avanzo di amministrazione disponibile per l' esercizio finanziario 1981 L. 102.175.013.433 (+)


Art. 36

Ai sensi della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, l' avanzo di cui al precedente art. 35 di L. 102.175.013.433 viene iscritto nello stato di previsione dell' entrata per l' anno finanziario 1981.


Art. 37

Le risultanze del rendiconto del Consiglio regionale per l' esercizio finanziario 1980 comportano un avanzo di amministrazione di L. 1.701.077.038 in base alla seguente dimostrazione:
Entrata:
Somme riscosse e da riscuotere, a carico della Giunta regionale per l' esercizio finanziario 1980 L. 7.400.000.000
Interessi attivi L. 192.368.573
Entrate varie ed eventuali L. 4.707.811
Partite di giro L. 1.129.574.086
Totale entrate L. 8.726.650.470
Spesa:
Somme pagate o rimaste da pagare per l' esercizio finanziario 1980 L. 6.931.055.543
Partite di giro L. 1.129.574.086
Totale spese L. 8.060.629.629
Differenza (entrate meno spese) L. 666.020.841
Eliminazione residui passivi 1978 per perenzione amministrativa L. 787.027.039
Versamento alla Giunta regionale delle ritenute effettuate al personale dipendente negli anni 1979 e 1980 L. 248.029.158
Avanzo di amministrazione 1980 L. 1.701.077.038


Art. 38

L' avanzo di amministrazione di cui al precedente articolo 37 di L. 1.701.077.038 viene introitato al capitolo n. 03320 dello stato di previsione dell' entrata dell' esercizio finanziario 1981 denominato << Recupero dell' avanzo di amministrazione del Consiglio regionale >> e iscritto al capitolo di spesa n. 28101 << Fondi globali per il finanziamento di provvedimenti legislativi (spese correnti) >>.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.