Autorizzazione all' esercizio provvisorio del bilancio perl' anno finanziario 1986 (1)

Numero della legge: 7
Data: 8 gennaio 1986
Numero BUR: 2
Data BUR: 20/01/1986

L.R. 08 Gennaio 1986, n. 7
Autorizzazione all' esercizio provvisorio del bilancio perl' anno finanziario 1986 (1)


Art. 1

La Giunta regionale e' autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge, il bilancio per l' anno finanziario 1986 e comunque non oltre il 31 marzo 1986, secondo gli stanziamenti di previsione e le eventuali note di variazione, con le disposizioni e le modalita' previste nel relativo disegno di legge all' esame del Consiglio regionale.



Art. 2


La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dello articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 gennaio 1986, n. 2

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.